Sentenza 28/2021 (ECLI:IT:COST:2021:28)
Massima numero 43578
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORAGGIO  - Redattore CORAGGIO
Udienza Pubblica del  11/01/2021;  Decisione del  11/01/2021
Deposito del 03/03/2021; Pubblicazione in G. U. 10/03/2021
Massime associate alla pronuncia:  43579


Titolo
Impiego pubblico - Dipendenti pubblici non contrattualizzati (nella specie: docenti e ricercatori universitari) - Aspettativa per infermità - Periodo massimo di diciotto mesi - Possibile esclusione dal computo del termine, in caso di gravi patologie richiedenti terapie temporaneamente/parzialmente invalidanti, dei giorni di assenza per tali malattie, di quelli di ricovero ospedaliero o di day hospital e di quelli dovuti alle conseguenze certificate delle terapie - Omessa previsione - Violazione del principio di ragionevolezza - Illegittimità costituzionale in parte qua.

Testo
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 3 Cost., sotto il profilo di ragionevolezza, l'art. 68, comma 3, del d.P.R. n. 3 del 1957, nella parte in cui, per il caso di gravi patologie che richiedano terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti, non esclude dal computo dei consentiti diciotto mesi di assenza per malattia i giorni di ricovero ospedaliero o di day hospital e quelli di assenza dovuti alle conseguenze certificate delle terapie. Il mancato riconoscimento del periodo di comporto per i dipendenti del pubblico impiego non contrattualizzato manifesta una intrinseca irrazionalità, manifestazione di un ritardo storico del legislatore rispetto alla contrattazione collettiva - come, ad esempio, l'art. 35 del CCNL del comparto Università per il quadriennio normativo 2006-2009 e il biennio economico 2006-2007, benché esso non sia valutabile come tertium comparationis -, la quale, con la sua naturale dinamicità, è stata in grado di tener conto del progressivo sviluppo dei protocolli di cura per le gravi patologie, e in particolare delle c.d. terapie salvavita con i loro pesanti effetti invalidanti. Né può affermarsi che i princìpi di cui agli artt. 9 e 33 Cost. - trattandosi, nel caso di specie, di personale docente universitario - impedirebbero una così prolungata assenza dal servizio, poiché i valori da essi protetti non possono costituire un ostacolo alla stabilità del rapporto di lavoro.

Atti oggetto del giudizio

decreto del Presidente della Repubblica  10/01/1957  n. 3  art. 68  co. 3

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte