Sentenza 78/1987 (ECLI:IT:COST:1987:78)
Massima numero 4125
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LA PERGOLA  - Redattore CORASANITI
Udienza Pubblica del  24/03/1987;  Decisione del  24/03/1987
Deposito del 27/03/1987; Pubblicazione in G. U. 01/04/1987
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 78/87. IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATO DELLO STATO - STIPENDI, PAGHE E RETRIBUZIONI - NUOVE MISURE - TRATTAMENTO ECONOMICO INFERIORE A QUELLO PRECEDENTEMENTE GODUTO - ATTRIBUZIONE CONSEGUENTE DI AUMENTI PERIODICI - CONDIZIONE (INTRODOTTA AL TESTO DI LEGGE ORIGINARIO, MEDIANTE AVVISO DI RETTIFICA PUBBLICATO SULLA G.U.) - PRESENTAZIONE DI DOMANDA - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.

Testo
E' inammissibile - per difetto di motivazione sulla rilevanza - la questione di legittimita` costituzionale dell'art. 11 del d.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1079, sollevata in quanto la rettifica apportata al testo originario della predetta norma (mediante avviso sulla G.U. n. 28 del 3 febbraio 1971) e consistente nell'aver subordinato alla presentazione di una "domanda" la concessione dei benefici economici previsti dalla norma stessa, sarebbe stata introdotta mediante procedura non conforme all'art. 73, comma terzo, Cost. ed agli artt. 2 e 9 del regio-decreto 2 settembre 1932, n. 1293. Nell'ordinanza di rimessione, infatti, non si fa cenno alla effettiva incidenza di tale rettifica sul contenuto del provvedimento, oggetto del giudizio a quo, nel senso di modificarne sostanzialmente la portata, rispetto a quella che il provvedimento medesimo avrebbe avuto, se fosse stato adottato in base al testo originario del citato art. 11 del d.P.R. n. 1079. - v. S.n. 50/1981.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 73  co. 3

Altri parametri e norme interposte

regio decreto  02/09/1932  n. 1293  art. 2  

regio decreto  02/09/1932  n. 1293  art. 9