Sentenza 79/1987 (ECLI:IT:COST:1987:79)
Massima numero 4126
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LA PERGOLA  - Redattore GALLO E.
Udienza Pubblica del  24/03/1987;  Decisione del  24/03/1987
Deposito del 27/03/1987; Pubblicazione in G. U. 01/04/1987
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 79/87. I.LO.R. (IMPOSTA LOCALE SUI REDDITI) - SOGGETTI PASSIVI - PERSONE GIURIDICHE - APPLICABILITA' - BASE IMPONIBILE - DETERMINAZIONE - REDDITO COMPLESSIVO ACCERTATO AI FINI DELL'I.R.PE.G. - INCLUSIONE IN ESSO DEI REDDITI DA FABBRICATI - PRETESO ECCESSO DI DELEGA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
Gli artt. 4, comma terzo e 6, comma quinto del d.P.R. n. 599 del 1973, non violano il principio - enunciato dalla legge delega n. 825 del 1971 - della tassazione separata, ai fini I.LO.R., dei redditi da fabbricati delle persone giuridiche, ma anzi, lo attuano,rendendone esplicito il significato meno palese; infatti, se i fabbricati sono mezzi strumentali all'esercizio dell'impresa, e` evidente che anch'essi di questa diventano elementi, contribuendo a formare e ad accrescere quel reddito commerciale complessivo, che, secondo il legislatore delegato, e` oggetto di accertamento ai fini dell'I.R.PE.G. e sul quale va poi applicata l'I.LO.R. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale degli artt. 4, comma terzo, e 6, comma quinto, denunciati, per eccesso di delega, in relazione all'art. 40, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 599 e all'art. 76 Cost.).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 76

Altri parametri e norme interposte

legge  09/10/1971  n. 825  art. 4  n.2