Sentenza 80/1987 (ECLI:IT:COST:1987:80)
Massima numero 4128
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LA PERGOLA - Redattore PESCATORE
Udienza Pubblica del
24/03/1987; Decisione del
24/03/1987
Deposito del 27/03/1987; Pubblicazione in G. U. 01/04/1987
Massime associate alla pronuncia:
4127
Titolo
SENT. 80/87 B. ISTRUZIONE PUBBLICA - UNIVERSITA' - PERSONALE DOCENTE - PROFESSORI APPARTENENTI ALLE CLASSI RETRIBUTIVE DALLA SECONDA ALLA QUINTA - STIPENDIO E ASSEGNO ANNUO PENSIONABILE - MISURA - DETERMINAZIONE - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
SENT. 80/87 B. ISTRUZIONE PUBBLICA - UNIVERSITA' - PERSONALE DOCENTE - PROFESSORI APPARTENENTI ALLE CLASSI RETRIBUTIVE DALLA SECONDA ALLA QUINTA - STIPENDIO E ASSEGNO ANNUO PENSIONABILE - MISURA - DETERMINAZIONE - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
Testo
E' ius receptum che decisioni additive sono consentite solo quando la soluzione adeguatrice non debba essere frutto di valutazioni discrezionali, ma consegua necessariamente al giudizio di costituzionalita`; mentre ove si profili una pluralita` di soluzioni, non e` luogo all'intervento della Corte, spettando le relative scelte unicamente al legislatore. Ne deriva, pertanto, l'inammissibilita` della richiesta declaratoria di illegittimita` della normativa impugnata, al fine di prevedere per i professori universitari, delle classi dalla seconda alla quinta, retribuzioni pari a quelle derivanti dall'impiego di un nuovo "moltiplicatore", costituito dal valore risultante dalla divisione di 14.000.000 per 825; poiche` tale soluzione non puo` essere tratta come conseguenza logica e necessitata della sentenza (n. 219/1975) - in virtu` della quale i professori della classe retributiva piu` alta hanno beneficiato di miglioramenti retributivi - e avendo la stessa precitata sentenza lasciato al legislatore ampio margine di intervento al riguardo. (Inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale del d.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1079 e dell'art. 12 D.L. 1 ottobre 1973, n. 580, convertito in Legge 30 novembre 1973, n. 766, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 36 Cost.). - S. nn. 109/1986, 39/1986; 194/1984. - S. n. 219/1975.
E' ius receptum che decisioni additive sono consentite solo quando la soluzione adeguatrice non debba essere frutto di valutazioni discrezionali, ma consegua necessariamente al giudizio di costituzionalita`; mentre ove si profili una pluralita` di soluzioni, non e` luogo all'intervento della Corte, spettando le relative scelte unicamente al legislatore. Ne deriva, pertanto, l'inammissibilita` della richiesta declaratoria di illegittimita` della normativa impugnata, al fine di prevedere per i professori universitari, delle classi dalla seconda alla quinta, retribuzioni pari a quelle derivanti dall'impiego di un nuovo "moltiplicatore", costituito dal valore risultante dalla divisione di 14.000.000 per 825; poiche` tale soluzione non puo` essere tratta come conseguenza logica e necessitata della sentenza (n. 219/1975) - in virtu` della quale i professori della classe retributiva piu` alta hanno beneficiato di miglioramenti retributivi - e avendo la stessa precitata sentenza lasciato al legislatore ampio margine di intervento al riguardo. (Inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale del d.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1079 e dell'art. 12 D.L. 1 ottobre 1973, n. 580, convertito in Legge 30 novembre 1973, n. 766, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 36 Cost.). - S. nn. 109/1986, 39/1986; 194/1984. - S. n. 219/1975.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 36
Altri parametri e norme interposte