Ordinanza 82/1987 (ECLI:IT:COST:1987:82)
Massima numero 4130
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LA PERGOLA - Redattore FERRARI
Udienza Pubblica del
24/03/1987; Decisione del
24/03/1987
Deposito del 27/03/1987; Pubblicazione in G. U. 01/04/1987
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 82/87. REGIONE SICILIA - IGIENE E SANITA' - ASSISTENZA SANITARIA - CONTROLLO SUI CONTI DEGLI ENTI OSPEDALIERI - INTERFERENZE CON LA GIURISDIZIONE CONTABILE DELLA CORTE DEI CONTI - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE RIMETTENTE.
ORD. 82/87. REGIONE SICILIA - IGIENE E SANITA' - ASSISTENZA SANITARIA - CONTROLLO SUI CONTI DEGLI ENTI OSPEDALIERI - INTERFERENZE CON LA GIURISDIZIONE CONTABILE DELLA CORTE DEI CONTI - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE RIMETTENTE.
Testo
Vanno restituiti gli atti al giudice a quo perche` la stessa autorita` rimettente valuti se permanga la rilevanza della questione sollevata alla luce dello ius superveniens, di cui alla L. 23 dicembre 1978, n. 833 (che ha soppresso gli enti ospedalieri) ed alle successive leggi Reg. Sicilia 12 agosto 1980, n. 87, 18 aprile 1981 n. 69, 23 dicembre 1985 n. 52 e 22 aprile 1986 n. 20 (con cui sono state istituite le unita` sanitarie locali, precisate le attribuzioni dei relativi organi e disciplinato il rendiconto generale ed il procedimento di controllo del medesimo). (Questione di legittimita` costituzionale degli artt. 121 e 122 del d.lgs. Pres. Regione Sicilia 29 ottobre 1955, n. 6 convalidato con L. Regione Sicilia 15 novembre 1963, n. 16 - sollevata in riferimento agli artt. 3, 103, secondo comma, e 108, primo comma, Cost., sotto il profilo di una possibile interferenza delle impugnate norme, in tema di controllo sui conti degli enti ospedalieri, con l'esercizio della giurisdizione contabile della Corte dei conti).
Vanno restituiti gli atti al giudice a quo perche` la stessa autorita` rimettente valuti se permanga la rilevanza della questione sollevata alla luce dello ius superveniens, di cui alla L. 23 dicembre 1978, n. 833 (che ha soppresso gli enti ospedalieri) ed alle successive leggi Reg. Sicilia 12 agosto 1980, n. 87, 18 aprile 1981 n. 69, 23 dicembre 1985 n. 52 e 22 aprile 1986 n. 20 (con cui sono state istituite le unita` sanitarie locali, precisate le attribuzioni dei relativi organi e disciplinato il rendiconto generale ed il procedimento di controllo del medesimo). (Questione di legittimita` costituzionale degli artt. 121 e 122 del d.lgs. Pres. Regione Sicilia 29 ottobre 1955, n. 6 convalidato con L. Regione Sicilia 15 novembre 1963, n. 16 - sollevata in riferimento agli artt. 3, 103, secondo comma, e 108, primo comma, Cost., sotto il profilo di una possibile interferenza delle impugnate norme, in tema di controllo sui conti degli enti ospedalieri, con l'esercizio della giurisdizione contabile della Corte dei conti).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 103
co. 2
Costituzione
art. 108
co. 1
Altri parametri e norme interposte