Ordinanza 83/1987 (ECLI:IT:COST:1987:83)
Massima numero 4131
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LA PERGOLA  - Redattore GALLO E.
Udienza Pubblica del  24/03/1987;  Decisione del  24/03/1987
Deposito del 27/03/1987; Pubblicazione in G. U. 01/04/1987
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 83/87. PENA - SANZIONI SOSTITUTIVE - PENA DETENTIVA CONGIUNTA A PENA PECUNIARIA - SOSTITUIBILITA' - OMESSA PREVISIONE- MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.

Testo
E' manifestamente inammissibile - perche` sollevata con ordinanza che non ne motiva la rilevanza nel giudizio a quo (e perche` comunque gia` dichiarata inammissibile con sentenza, sotto il profilo della insussistenza dei presupposti per la chiesta pronuncia additiva) - la questione di legittimita` costituzionale dell'art. 77 della legge 24 novembre 1981, n. 689, nella parte in cui non ammette a sanzione sostitutiva i reati puniti con pena pecuniaria congiunta a detentiva, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione. - S.n. 350/1985.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte