Ordinanza 84/1987 (ECLI:IT:COST:1987:84)
Massima numero 4132
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LA PERGOLA - Redattore CASAVOLA
Udienza Pubblica del
24/03/1987; Decisione del
24/03/1987
Deposito del 27/03/1987; Pubblicazione in G. U. 01/04/1987
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 84/87. LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - IMMOBILE AD USO NON ABITATIVO - DIRITTO DEL LOCATORE A FAR CESSARE LA PROROGA LEGALE - DISPONIBILITA' DI ALTRO IMMOBILE DA PARTE DEL CONDUTTORE - OMESSA PREVISIONE DELLA FACOLTA' DI RECESSO DEL LOCATORE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
ORD. 84/87. LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - IMMOBILE AD USO NON ABITATIVO - DIRITTO DEL LOCATORE A FAR CESSARE LA PROROGA LEGALE - DISPONIBILITA' DI ALTRO IMMOBILE DA PARTE DEL CONDUTTORE - OMESSA PREVISIONE DELLA FACOLTA' DI RECESSO DEL LOCATORE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
Testo
E' manifestamente inammissibile - perche` sollevata (in uno dei giudizi di provenienza) senza alcuna motivazione sulla rilevanza ovvero (in altro giudizio: nel quale il giudice a quo aveva gia` disposto il rilascio dell'immobile per necessita` del locatore) senza che sussista la detta rilevanza - la questione di legittimita` costituzionale degli artt. 29 e 59, n. 6, della L. 27 luglio 1978, n. 392, "nella parte in cui non prevedono il diritto di recesso del locatore di un immobile destinato ad uso diverso da quello abitativo qualora il conduttore disponga di altro immobile idoneo alle proprie esigenze nello stesso Comune o in quello confinante, mentre tale facolta` e` riconosciuta al locatore di un immobile destinato ad uso abitativo", proposta in relazione all'art. 3 Cost..
E' manifestamente inammissibile - perche` sollevata (in uno dei giudizi di provenienza) senza alcuna motivazione sulla rilevanza ovvero (in altro giudizio: nel quale il giudice a quo aveva gia` disposto il rilascio dell'immobile per necessita` del locatore) senza che sussista la detta rilevanza - la questione di legittimita` costituzionale degli artt. 29 e 59, n. 6, della L. 27 luglio 1978, n. 392, "nella parte in cui non prevedono il diritto di recesso del locatore di un immobile destinato ad uso diverso da quello abitativo qualora il conduttore disponga di altro immobile idoneo alle proprie esigenze nello stesso Comune o in quello confinante, mentre tale facolta` e` riconosciuta al locatore di un immobile destinato ad uso abitativo", proposta in relazione all'art. 3 Cost..
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Altri parametri e norme interposte