Sentenza 87/1987 (ECLI:IT:COST:1987:87)
Massima numero 4135
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente LA PERGOLA - Redattore PESCATORE
Udienza Pubblica del
25/03/1987; Decisione del
25/03/1987
Deposito del 31/03/1987; Pubblicazione in G. U. 08/04/1987
Massime associate alla pronuncia:
4136
Titolo
SENT. 87/87 A. REGIONE SICILIA - FINANZE - RAPPORTI FINANZIARI FRA STATO E REGIONE - CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' NAZIONALE - RIDUZIONE DEL RELATIVO AMMONTARE PER L'ANNO 1981 - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 87/87 A. REGIONE SICILIA - FINANZE - RAPPORTI FINANZIARI FRA STATO E REGIONE - CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' NAZIONALE - RIDUZIONE DEL RELATIVO AMMONTARE PER L'ANNO 1981 - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Il contributo di solidarieta` nazionale, previsto dall'art. 38 dello Statuto speciale siciliano, con lo scopo di "bilanciare il minore ammontare dei redditi di lavoro nella Regione in confronto alla media nazionale", e` inteso a realizzare un impegno di solidarieta` dello Stato attraverso il versamento alla Regione di mezzi a destinazione vincolata, per la realizzazione di un piano di lavori pubblici; versamento che, mentre costituisce adempimento di un obbligo costituzionale, non e`, peraltro, vincolato, quanto al suo ammontare ed alle modalita` di erogazione, ad alcuna garanzia costituzionale, essendo questi rimessi ad una valutazione del legislatore ordinario non meramente ricognitiva e vincolante della modificazione degli elementi originari o di quelli relativi al precedente computo. Pertanto non essendo prevista la partecipazione della Regione al procedimento di revisione quinquennale, ne` altra forma di garanzia, ne` valendo inoltre il richiamo al procedimento di legiferazione "contrattata" previsto dall'art. 43 dello Statuto quando si tratti - come nella specie - di normativa ordinaria e non gia` di attuazione (dello Statuto), ben poteva la norma impugnata modificare la misura del contributo senza previa intesa con la Regione, non risultando da cio` violato l'art. 38 dello Statuto, ma neanche l'art. 19 dello statuto che fissa la data di approvazione del bilancio regionale e la decorrenza dell'esercizio finanziario, poiche` la legge impugnata non tocca tale materia. (Non fondatezza - in riferimento agli artt. 19 e 38 dello Statuto speciale siciliano - della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 3, comma secondo, del d.l. 26 novembre 1981, n. 677 - conv. nella L. 26 gennaio 1982 n. 11 - a norma del quale sono state ridotte di Lit. 25.000 milioni le somme dovute per l'anno 1981 alla Regione Sicilia, ai sensi della L. 27 aprile 1978 n. 182).
Il contributo di solidarieta` nazionale, previsto dall'art. 38 dello Statuto speciale siciliano, con lo scopo di "bilanciare il minore ammontare dei redditi di lavoro nella Regione in confronto alla media nazionale", e` inteso a realizzare un impegno di solidarieta` dello Stato attraverso il versamento alla Regione di mezzi a destinazione vincolata, per la realizzazione di un piano di lavori pubblici; versamento che, mentre costituisce adempimento di un obbligo costituzionale, non e`, peraltro, vincolato, quanto al suo ammontare ed alle modalita` di erogazione, ad alcuna garanzia costituzionale, essendo questi rimessi ad una valutazione del legislatore ordinario non meramente ricognitiva e vincolante della modificazione degli elementi originari o di quelli relativi al precedente computo. Pertanto non essendo prevista la partecipazione della Regione al procedimento di revisione quinquennale, ne` altra forma di garanzia, ne` valendo inoltre il richiamo al procedimento di legiferazione "contrattata" previsto dall'art. 43 dello Statuto quando si tratti - come nella specie - di normativa ordinaria e non gia` di attuazione (dello Statuto), ben poteva la norma impugnata modificare la misura del contributo senza previa intesa con la Regione, non risultando da cio` violato l'art. 38 dello Statuto, ma neanche l'art. 19 dello statuto che fissa la data di approvazione del bilancio regionale e la decorrenza dell'esercizio finanziario, poiche` la legge impugnata non tocca tale materia. (Non fondatezza - in riferimento agli artt. 19 e 38 dello Statuto speciale siciliano - della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 3, comma secondo, del d.l. 26 novembre 1981, n. 677 - conv. nella L. 26 gennaio 1982 n. 11 - a norma del quale sono state ridotte di Lit. 25.000 milioni le somme dovute per l'anno 1981 alla Regione Sicilia, ai sensi della L. 27 aprile 1978 n. 182).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
statuto regione Sicilia
art. 19
statuto regione Sicilia
art. 38
Altri parametri e norme interposte