Sentenza 87/1987 (ECLI:IT:COST:1987:87)
Massima numero 4136
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente LA PERGOLA - Redattore PESCATORE
Udienza Pubblica del
25/03/1987; Decisione del
25/03/1987
Deposito del 31/03/1987; Pubblicazione in G. U. 08/04/1987
Massime associate alla pronuncia:
4135
Titolo
SENT. 87/87 B. REGIONE SICILIA - FINANZE - RAPPORTI FINANZIARI FRA STATO E REGIONI - TASSA PER IL RILASCIO DEI DIPLOMI DI MATURITA' - PROVENTI DI TALE TRIBUTO RISCOSSI NEL TERRITORIO SICILIANO - INTEGRALE DEVOLUZIONE ALLO STATO - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 87/87 B. REGIONE SICILIA - FINANZE - RAPPORTI FINANZIARI FRA STATO E REGIONI - TASSA PER IL RILASCIO DEI DIPLOMI DI MATURITA' - PROVENTI DI TALE TRIBUTO RISCOSSI NEL TERRITORIO SICILIANO - INTEGRALE DEVOLUZIONE ALLO STATO - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
Ai sensi dell'art. 2, comma primo, del d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074 (recante norme di attuazione dello statuto siciliano in materia finanziaria) spettano alla Regione, oltre alle entrate da essa direttamente deliberate, tutte le entrate tributarie erariali riscosse nell'ambito del suo territorio, ad eccezione delle nuove entrate tributarie il cui gettito sia destinato alla copertura degli oneri connessi a particolari finalita` statali; tale eccezione richiede, peraltro, l'inclusione - nella legge istitutiva (confermativa o maggiorativa) dei predetti tributi - di una apposita clausola di destinazione alle suddette finalita` o altro pertinente, specifico riferimento ad esse. Il che non si riscontra nell'art. 6, comma terzo, del d.l. n. 677 del 26 novembre 1981, che devolve integralmente allo Stato l'importo della tassa per il rilascio dei diplomi di maturita`, senza fissare un qualsiasi collegamento tra detta devoluzione e le specifiche "finalita` contingenti o continuative dello Stato", che dovrebbero essere con essa perseguite. Pertanto esso e` costituzionalmente illegittimo per contrasto con gli artt. 36 dello Statuto speciale siciliano, e 2, comma primo, del d.P.R. 26 luglio 1965 n. 1074. - S. n. 61/1987.
Ai sensi dell'art. 2, comma primo, del d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074 (recante norme di attuazione dello statuto siciliano in materia finanziaria) spettano alla Regione, oltre alle entrate da essa direttamente deliberate, tutte le entrate tributarie erariali riscosse nell'ambito del suo territorio, ad eccezione delle nuove entrate tributarie il cui gettito sia destinato alla copertura degli oneri connessi a particolari finalita` statali; tale eccezione richiede, peraltro, l'inclusione - nella legge istitutiva (confermativa o maggiorativa) dei predetti tributi - di una apposita clausola di destinazione alle suddette finalita` o altro pertinente, specifico riferimento ad esse. Il che non si riscontra nell'art. 6, comma terzo, del d.l. n. 677 del 26 novembre 1981, che devolve integralmente allo Stato l'importo della tassa per il rilascio dei diplomi di maturita`, senza fissare un qualsiasi collegamento tra detta devoluzione e le specifiche "finalita` contingenti o continuative dello Stato", che dovrebbero essere con essa perseguite. Pertanto esso e` costituzionalmente illegittimo per contrasto con gli artt. 36 dello Statuto speciale siciliano, e 2, comma primo, del d.P.R. 26 luglio 1965 n. 1074. - S. n. 61/1987.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
statuto regione Sicilia
art. 36
Altri parametri e norme interposte
decreto del Presidente della Repubblica 26/07/1965
n. 1074
art. 2 parte 2^