Sentenza 88/1987 (ECLI:IT:COST:1987:88)
Massima numero 4137
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LA PERGOLA - Redattore GALLO E.
Udienza Pubblica del
25/03/1987; Decisione del
25/03/1987
Deposito del 31/03/1987; Pubblicazione in G. U. 08/04/1987
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 88/87. PROVINCIA DI TRENTO - PROTEZIONE DELLA FLORA E DELLA FAUNA - RACCOLTA DEI FUNGHI SPONTANEI - DISCIPLINA - ISPEZIONI - INTIMAZIONE AD APRIRE IL BAGAGLIAIO DELL'AUTOVETTURA - POTERE ATTRIBUTO ALLE GUARDIE ECOLOGICHE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 'IN PARTE QUA'.
SENT. 88/87. PROVINCIA DI TRENTO - PROTEZIONE DELLA FLORA E DELLA FAUNA - RACCOLTA DEI FUNGHI SPONTANEI - DISCIPLINA - ISPEZIONI - INTIMAZIONE AD APRIRE IL BAGAGLIAIO DELL'AUTOVETTURA - POTERE ATTRIBUTO ALLE GUARDIE ECOLOGICHE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 'IN PARTE QUA'.
Testo
La Costituzione (artt. 14 e 13) riserva alla giurisdizione la piu` ampia interferenza pubblica (ispezioni, perquisizioni, sequestri) nella sfera del domicilio (nel cui concetto costituzionalistico rientra anche l'autovettura), mentre limita la competenza amministrativa alle immissioni che abbiano semplice natura ricognitiva, come "accertamenti ed "ispezioni" e solo in relazione agli specifici interessi della sanita`, incolumita` pubblica, economia e del fisco, cosi` come regolati da leggi speciali, tra i quali, peraltro, non rientra, quello ecologico. A tali principi deve rispetto, in virtu` degli artt. 4 e 8 n. 16 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, anche la Provincia di Trento, alla quale non e` quindi consentito violare la riserva di giurisdizione contenuta negli artt. 13 e 14 Cost., attribuendo ad organi di polizia amministrativa (nella specie: guardie ecologiche) il potere di ispezionare i luoghi tutelati dal citato art. 14, tranne l'ipotesi eccezionale di necessita` ed urgenza di cui al precedente art. 13, comma terzo, per la quale e` comunque previsto l'intervento dell'Autorita` giudiziaria. Pertanto e` costituzionalmente illegittimo il secondo comma dell'art. 6 della legge della Provincia autonoma di Trento 26 luglio 1973, n. 18, nella parte in cui prevede l'intimazione all'apertura anche di mezzi di trasporto che costituiscono luoghi di privata dimora.
La Costituzione (artt. 14 e 13) riserva alla giurisdizione la piu` ampia interferenza pubblica (ispezioni, perquisizioni, sequestri) nella sfera del domicilio (nel cui concetto costituzionalistico rientra anche l'autovettura), mentre limita la competenza amministrativa alle immissioni che abbiano semplice natura ricognitiva, come "accertamenti ed "ispezioni" e solo in relazione agli specifici interessi della sanita`, incolumita` pubblica, economia e del fisco, cosi` come regolati da leggi speciali, tra i quali, peraltro, non rientra, quello ecologico. A tali principi deve rispetto, in virtu` degli artt. 4 e 8 n. 16 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, anche la Provincia di Trento, alla quale non e` quindi consentito violare la riserva di giurisdizione contenuta negli artt. 13 e 14 Cost., attribuendo ad organi di polizia amministrativa (nella specie: guardie ecologiche) il potere di ispezionare i luoghi tutelati dal citato art. 14, tranne l'ipotesi eccezionale di necessita` ed urgenza di cui al precedente art. 13, comma terzo, per la quale e` comunque previsto l'intervento dell'Autorita` giudiziaria. Pertanto e` costituzionalmente illegittimo il secondo comma dell'art. 6 della legge della Provincia autonoma di Trento 26 luglio 1973, n. 18, nella parte in cui prevede l'intimazione all'apertura anche di mezzi di trasporto che costituiscono luoghi di privata dimora.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 14
Costituzione
art. 13
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 4
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 16
Altri parametri e norme interposte