Sentenza 89/1987 (ECLI:IT:COST:1987:89)
Massima numero 4138
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LA PERGOLA - Redattore ANDRIOLI
Udienza Pubblica del
25/03/1987; Decisione del
25/03/1987
Deposito del 31/03/1987; Pubblicazione in G. U. 08/04/1987
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 89/87. ESECUZIONE FORZATA PER OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - PIGNORABILITA' - STIPENDI, SALARI E RETRIBUZIONI DEI DIPENDENTI DI ENTI DIVERSI DALLO STATO, AZIENDE ED IMPRESE DI CUI ALL'ART. 1, D.P.R. 5 GENNAIO 1950 N. 180 - PIGNORABILITA' E SEQUESTRABILITA' FINO A CONCORRENZA DI UN QUINTO DELL'EMOLUMENTO - OMESSA PREVISIONE IN VIA GENERALE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.
SENT. 89/87. ESECUZIONE FORZATA PER OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - PIGNORABILITA' - STIPENDI, SALARI E RETRIBUZIONI DEI DIPENDENTI DI ENTI DIVERSI DALLO STATO, AZIENDE ED IMPRESE DI CUI ALL'ART. 1, D.P.R. 5 GENNAIO 1950 N. 180 - PIGNORABILITA' E SEQUESTRABILITA' FINO A CONCORRENZA DI UN QUINTO DELL'EMOLUMENTO - OMESSA PREVISIONE IN VIA GENERALE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.
Testo
A seguito del progressivo costante dilatarsi del settore pubblico, nessuna distinzione ontologica residua - per oggetto dell'attivita` degli imprenditori e oggetto delle prestazioni dei dipendenti - tra imprese private ed enti, aziende e imprese di cui all'art. 1, d.P.R. 5 gennaio 1950 n. 180; pertanto - nel rispetto dei limiti oggettivi e soggettivi imposti dal principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato - va dichiarato costituzionalmente illegittimo, per contrasto con l'art. 3 Cost., l'art. 2, comma primo, n. 3, del d.P.R. 5 gennaio 1950 n. 180, nella parte in cui, diversamente dall'art. 545, comma quarto, c.p.c., "non prevede la pignorabilita` e la sequestrabilita` degli stipendi, salari e retribuzioni corrisposti da altri enti diversi dallo Stato, da aziende ed imprese di cui all'art. 1 dello stesso d.P.R., fino alla concorrenza di un quinto per ogni credito vantato nei confronti del personale". - nel senso dell'infondatezza dell'allora proposta questione, v. S. nn. 209/1975 e 49/1976.
A seguito del progressivo costante dilatarsi del settore pubblico, nessuna distinzione ontologica residua - per oggetto dell'attivita` degli imprenditori e oggetto delle prestazioni dei dipendenti - tra imprese private ed enti, aziende e imprese di cui all'art. 1, d.P.R. 5 gennaio 1950 n. 180; pertanto - nel rispetto dei limiti oggettivi e soggettivi imposti dal principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato - va dichiarato costituzionalmente illegittimo, per contrasto con l'art. 3 Cost., l'art. 2, comma primo, n. 3, del d.P.R. 5 gennaio 1950 n. 180, nella parte in cui, diversamente dall'art. 545, comma quarto, c.p.c., "non prevede la pignorabilita` e la sequestrabilita` degli stipendi, salari e retribuzioni corrisposti da altri enti diversi dallo Stato, da aziende ed imprese di cui all'art. 1 dello stesso d.P.R., fino alla concorrenza di un quinto per ogni credito vantato nei confronti del personale". - nel senso dell'infondatezza dell'allora proposta questione, v. S. nn. 209/1975 e 49/1976.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte