Ordinanza 91/1987 (ECLI:IT:COST:1987:91)
Massima numero 4140
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LA PERGOLA - Redattore GRECO
Udienza Pubblica del
25/03/1987; Decisione del
25/03/1987
Deposito del 31/03/1987; Pubblicazione in G. U. 08/04/1987
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 91/87. CONTENZIOSO TRIBUTARIO - PROCEDIMENTO DAVANTI ALLE COMMISSIONI TRIBUTARIE - ATTI SOGGETTI AD IMPUGNAZIONE - TASSATIVITA'- ESCLUSIONE DELL'AVVISO DI RIPETIZIONE DI INDEBITO - MANIFESTA INFONDATEZZA, NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE, DELLA QUESTIONE.
ORD. 91/87. CONTENZIOSO TRIBUTARIO - PROCEDIMENTO DAVANTI ALLE COMMISSIONI TRIBUTARIE - ATTI SOGGETTI AD IMPUGNAZIONE - TASSATIVITA'- ESCLUSIONE DELL'AVVISO DI RIPETIZIONE DI INDEBITO - MANIFESTA INFONDATEZZA, NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE, DELLA QUESTIONE.
Testo
Come gia` affermato nella pronuncia su analoga questione, davanti alle Commissioni tributarie sono impugnabili tutti i provvedimenti, comunque denominati, che - a conclusione di un procedimento o subprocedimento - accertino o dichiarino, in tutto o in parte, l'obbligazione tributaria ovvero un elemento di essa, nei confronti del soggetto passivo del tributo; pertanto, e` sicuramente impugnabile l'atto con cui venga contestata l'inesistenza delle operazioni dedotte a giustificazione delle detrazioni operate, in sede di dichiarazione I.V.A., e la conseguente illegittimita` delle stesse detrazioni. (Manifesta infondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 16, comma primo, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 nel testo sostituito dall'art. 7 d.P.R. 3 novembre 1981, n. 739, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, 113 Cost., in quanto l'indicazione tassativa degli atti impugnabili davanti alle Commissioni tributarie escluderebbe l'impugnabilita` dell'avviso di ripetizione di indebito). - S. n. 313/1985
Come gia` affermato nella pronuncia su analoga questione, davanti alle Commissioni tributarie sono impugnabili tutti i provvedimenti, comunque denominati, che - a conclusione di un procedimento o subprocedimento - accertino o dichiarino, in tutto o in parte, l'obbligazione tributaria ovvero un elemento di essa, nei confronti del soggetto passivo del tributo; pertanto, e` sicuramente impugnabile l'atto con cui venga contestata l'inesistenza delle operazioni dedotte a giustificazione delle detrazioni operate, in sede di dichiarazione I.V.A., e la conseguente illegittimita` delle stesse detrazioni. (Manifesta infondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 16, comma primo, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 nel testo sostituito dall'art. 7 d.P.R. 3 novembre 1981, n. 739, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, 113 Cost., in quanto l'indicazione tassativa degli atti impugnabili davanti alle Commissioni tributarie escluderebbe l'impugnabilita` dell'avviso di ripetizione di indebito). - S. n. 313/1985
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 113
Altri parametri e norme interposte