Ordinanza 94/1987 (ECLI:IT:COST:1987:94)
Massima numero 4143
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LA PERGOLA - Redattore CAIANIELLO
Udienza Pubblica del
25/03/1987; Decisione del
25/03/1987
Deposito del 31/03/1987; Pubblicazione in G. U. 08/04/1987
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 94/87. TRIBUTI IN GENERE - REGISTRO (IMPOSTA DI) - I.V.A. - OMESSO VERSAMENTO - DIVERSITA' DELLE SANZIONI PECUNIARIE PREVISTE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
ORD. 94/87. TRIBUTI IN GENERE - REGISTRO (IMPOSTA DI) - I.V.A. - OMESSO VERSAMENTO - DIVERSITA' DELLE SANZIONI PECUNIARIE PREVISTE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
Testo
E' manifestamente inammissibile - per difetto di motivazione relativamente alla sua non manifesta infondatezza - la questione di legittimita` costituzionale dell'art. 17, comma primo, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 635, proposta in riferimento all'art. 3 Cost., e concernente il diverso trattamento sanzionatorio previsto in caso di omesso versamento dell'imposta di registro e dell'I.V.A..
E' manifestamente inammissibile - per difetto di motivazione relativamente alla sua non manifesta infondatezza - la questione di legittimita` costituzionale dell'art. 17, comma primo, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 635, proposta in riferimento all'art. 3 Cost., e concernente il diverso trattamento sanzionatorio previsto in caso di omesso versamento dell'imposta di registro e dell'I.V.A..
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte