Thema decidendum - Deduzioni nella memoria per l'udienza - Prospettazione di motivo di impugnazione non dedotto nel ricorso introduttivo del giudizio - Tardività - Inammissibilità.
Nel giudizio di legittimità costituzionale in via principale dell'art. 1, comma 1, lett. a), nn. 2) e 4), e b), della legge reg. Puglia n. 43 del 2019, è inammissibile, per tardività, la deduzione relativa alla pretesa violazione del principio di leale collaborazione. Il ricorrente ha evocato tale motivo soltanto nella memoria depositata a ridosso dell'udienza pubblica e non nel ricorso introduttivo del giudizio.
Secondo costante giurisprudenza costituzionale, nei giudizi in via principale il thema decidendum è fissato dal ricorso introduttivo, in conformità alla delibera dell'organo politico, e non può essere esteso ad ulteriori profili, né con le memorie presentate in prossimità dell'udienza, né tanto meno nel corso dell'udienza. (Precedenti citati: sentenze n. 272 del 2016 e n. 74 del 2012).