Ordinanza 95/1987 (ECLI:IT:COST:1987:95)
Massima numero 4144
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LA PERGOLA - Redattore CAIANIELLO
Udienza Pubblica del
25/03/1987; Decisione del
25/03/1987
Deposito del 31/03/1987; Pubblicazione in G. U. 08/04/1987
Massime associate alla pronuncia:
4145
Titolo
ORD. 95/87 A. VOLONTARIA GIURISDIZIONE - CAMERA DI CONSIGLIO (PROCEDIMENTI IN) - COLLEGIO GIUDICANTE - COMPOSIZIONE - PARTECIPAZIONE DI TRE MAGISTRATI - NECESSITA' ANCHE PER QUESTIONI DI ESTREMA SEMPLICITA' - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
ORD. 95/87 A. VOLONTARIA GIURISDIZIONE - CAMERA DI CONSIGLIO (PROCEDIMENTI IN) - COLLEGIO GIUDICANTE - COMPOSIZIONE - PARTECIPAZIONE DI TRE MAGISTRATI - NECESSITA' ANCHE PER QUESTIONI DI ESTREMA SEMPLICITA' - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
Testo
Va dichiarata la manifesta inammissibilita` di una questione di costituzionalita` se l'ordinanza di rimessione non proponga vere e proprie censure di legittimita` costituzionale, ma risulti chiaramente finalizzata a realizzare una riforma delle procedure di giurisdizione volontaria, attuabile solo dal legislatore. (Manifesta inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale degli artt. 737, cod.proc.civ., 168, comma terzo, R.D. 9 luglio 1939 n. 1238 e 48 R.D.30 gennaio 1941, n. 12 denunziati - in riferimento all'art. 97 Cost. - in quanto, imponendo che anche cause di estrema semplicita` vengano decise da un collegio di tre magistrati, determinerebbero il distoglimento dei giudici da piu` necessarie attivita` e l'appesantimento inutile della procedura).
Va dichiarata la manifesta inammissibilita` di una questione di costituzionalita` se l'ordinanza di rimessione non proponga vere e proprie censure di legittimita` costituzionale, ma risulti chiaramente finalizzata a realizzare una riforma delle procedure di giurisdizione volontaria, attuabile solo dal legislatore. (Manifesta inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale degli artt. 737, cod.proc.civ., 168, comma terzo, R.D. 9 luglio 1939 n. 1238 e 48 R.D.30 gennaio 1941, n. 12 denunziati - in riferimento all'art. 97 Cost. - in quanto, imponendo che anche cause di estrema semplicita` vengano decise da un collegio di tre magistrati, determinerebbero il distoglimento dei giudici da piu` necessarie attivita` e l'appesantimento inutile della procedura).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 97
Altri parametri e norme interposte