Ordinanza 95/1987 (ECLI:IT:COST:1987:95)
Massima numero 4145
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LA PERGOLA  - Redattore CAIANIELLO
Udienza Pubblica del  25/03/1987;  Decisione del  25/03/1987
Deposito del 31/03/1987; Pubblicazione in G. U. 08/04/1987
Massime associate alla pronuncia:  4144


Titolo
ORD. 95/87 B. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - PROCEDIMENTO - UDIENZA DI DISCUSSIONE - FISSAZIONE - AVVISO AL GIUDICE A QUO - OMESSA PREVISIONE - RICHIESTA ALLA CORTE DI SOLLEVARE INNANZI A SE' LA QUESTIONE DI LEGITTIMITA' - REIEZIONE DELLA RICHIESTA PER MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
L'art. 24 Cost. e` norma esclusivamente volta a tutelare i diritti e gli interessi legittimi, posizioni soggettive che in nessun caso possono essere considerate proprie del giudice nell'esercizio delle funzioni di sua spettanza. Va quindi respinta la richiesta del giudice rimettente volta a che la Corte sollevi ex ufficio questione di costituzionalita' delle norme che non prevedono che al giudice a quo sia dato avviso della fissazione dell'udienza di fronte ad essa, siccome manifestamente infondata.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte