Sentenza 96/1987 (ECLI:IT:COST:1987:96)
Massima numero 4146
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LA PERGOLA  - Redattore PESCATORE
Udienza Pubblica del  26/03/1987;  Decisione del  26/03/1987
Deposito del 03/04/1987; Pubblicazione in G. U. 08/04/1987
Massime associate alla pronuncia:  4147


Titolo
SENT. 96/87 A. LAVORO (RAPPORTO DI) - NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA - PERSONALE MARITTIMO NAVIGANTE DELLE IMPRESE DI NAVIGAZIONE - CONTRATTO DI ARRUOLAMENTO - RISOLUZIONE PER VOLONTA' DELL'ARMATORE - APPLICABILITA' DELLA DISCIPLINA GENERALE SUI LICENZIAMENTI INDIVIDUALI ('EX LEGE' 15 LUGLIO 1966 N. 604) - OMESSA PREVISIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 'IN PARTE QUA'.

Testo
Il sistema delle fonti del diritto della navigazione e la stessa formulazione dell'art. 10 della legge n. 604 del 1966 implicano che al personale marittimo navigante delle imprese di navigazione non si applichi la normativa dettata, in via generale, dalla cit. legge n. 604 (che introduce il principio del licenziamento del lavoratore per giusta causa o per giustificato motivo), bensi` la regola speciale dell'art. 345 cod. nav., il quale da` facolta` all'armatore di risolvere il contratto di arruolamento in qualsiasi tempo e luogo, salvi i diritti spettanti all'arruolato. Peraltro, non sussistono valide ragioni di sicurezza, organizzative o comunque rilevanti al fine di giustificare tale particolare e deteriore disciplina nei confronti dei lavoratori marittimi, rispetto a quella dei lavoratori comuni. Pertanto e` costituzionalmente illegittimo - per contrasto con l'art. 3 Cost. - l'art. 10 della L. 15 luglio 1966, n. 604, nella parte in cui non prevede l'applicabilita` della legge stessa al personale marittimo navigante delle imprese di navigazione. - S. 129/1976; 63/1987.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte