Sentenza 96/1987 (ECLI:IT:COST:1987:96)
Massima numero 4147
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LA PERGOLA  - Redattore PESCATORE
Udienza Pubblica del  26/03/1987;  Decisione del  26/03/1987
Deposito del 03/04/1987; Pubblicazione in G. U. 08/04/1987
Massime associate alla pronuncia:  4146


Titolo
SENT. 96/87 B. LAVORO (RAPPORTO DI) - NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA - PERSONALE MARITTIMO NAVIGANTE DELLE IMPRESE DI NAVIGAZIONE - TUTELA REALE (REINTEGRAZIONE NEL POSTO DI LAVORO) DEL MARITTIMO LICENZIATO ILLEGITTIMAMENTE - FINALITA' DEMANDATA ALLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA - DIRETTA APPLICABILITA' DELL'ART. 18 DELLO STATUTO DEI LAVORATORI - OMESSA PREVISIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 'IN PARTE QUA'.

Testo
La norma che prevede la tutela reale, con la reintegrazione nel posto di lavoro, del lavoratore illegittimamente licenziato (art. 18 dello statuto dei lavoratori), e` tra quelle di non immediata e diretta applicabilita` al personale navigante delle imprese di navigazione, in quanto l'art. 35 (dello statuto) ha demandato alla contrattazione collettiva la determinazione dei principi relativi, pur non conferendo delega legislativa al sindacato, bensi` potesta` negoziale particolarmente idonea alla concreta valutazione delle esigenze del settore. La contrattazione collettiva tuttavia o non e` intervenuta ad eliminare, in materia di tutela reale, lo squilibrio a svantaggio dei marittimi rispetto alle altre categorie di prestatori di opere, o, quando e` intervenuta, non e` riuscita a realizzare risultati appaganti; tanto che la disparita` di trattamento tra il personale marittimo navigante e gli altri prestatori di lavoro non si e` ridotta, ed anzi, nell'ambito dell'intero settore nautico, e` diventata ancora piu` grave. La grave ed ingiustificata diseguaglianza di trattamento cosi` verificatasi comporta, pertanto, che sia dichiarata l'illegittimita` costituzionale - per contrasto con l'art. 3 Cost. - dell'art. 35, comma terzo, della legge n. 300 del 1970, nella parte in cui non consente di applicare direttamente l'art. 18, nei confronti del personale marittimo navigante delle imprese di navigazione. - S. n. 129/1976

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte