Sentenza 97/1987 (ECLI:IT:COST:1987:97)
Massima numero 4148
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LA PERGOLA  - Redattore DELL'ANDRO
Udienza Pubblica del  26/03/1987;  Decisione del  26/03/1987
Deposito del 03/04/1987; Pubblicazione in G. U. 15/04/1987
Massime associate alla pronuncia:  4149


Titolo
SENT. 97/87 A. CACCIA - ESERCIZIO ABUSIVO - IMPOSSESSAMENTO DI SELVAGGINA - APPLICAZIONE DI SANZIONE PENALE ('EX' ART. 624 COD.PEN.) O AMMINISTRATIVA, A SECONDA CHE IL FATTO SIA AVVENUTO CON VIOLAZIONE DELLE NORME STATALI OVVERO REGIONALI SICILIANE DISCIPLINANTI LA CACCIA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
La prevalenza (ex art. 9, comma primo, L.n. 689 del 1981) della 'lex specialis' amministrativa statale rispetto alla norma penale esclude definitivamente l'applicabilita` di quest'ultima, di talche`, ove il medesimo fatto sia amministrativamente sanzionato anche da una legge regionale, non puo` verificarsi il concorso apparente tra norma penale e norma amministrativa, sia essa di fonte statale ovvero regionale. Peraltro, la relazione intercorrente fra le ipotesi di esercizio abusivo della caccia - amministrativamente sanzionate dall'art. 31, L. n. 968 del 1977 e dalla L. reg. Sic. n. 37 del 1971 - e la fattispecie di furto di selvaggina ('ex' art. 624 cod.pen.), non e` di specialita`, ma di "interferenza"; onde, nel caso, non si verifica concorso apparente, ma concorso effettivo di illeciti, con conseguente applicazione della sanzione amministrativa e di quella penale in via cumulativa. (Non fondatezza - in riferimento all'art. 3 Cost. - della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 9, L. 24 novembre 1981 n. 689, nella parte in cui, per alcune condotte di caccia valutabili penalmente come furto di selvaggina, detrminerebbe l'applicazione di una mera sanzione amministrativa o, invece, di una sanzione penale, a seconda che il fatto sia commesso in violazione della legge n. 968 del 1977 ovvero della legge reg. Sic. n. 37 del 1981).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte