Sentenza 97/1987 (ECLI:IT:COST:1987:97)
Massima numero 4149
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LA PERGOLA - Redattore DELL'ANDRO
Udienza Pubblica del
26/03/1987; Decisione del
26/03/1987
Deposito del 03/04/1987; Pubblicazione in G. U. 15/04/1987
Massime associate alla pronuncia:
4148
Titolo
SENT. 97/87 B. FURTO - FURTO DI SELVAGGINA NON AVVENUTO NELL'ESERCIZIO DELLA CACCIA - INAPPLICABILITA' DI SANZIONE AMMINISTRATIVA IN LUOGO DI QUELLA PENALE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 97/87 B. FURTO - FURTO DI SELVAGGINA NON AVVENUTO NELL'ESERCIZIO DELLA CACCIA - INAPPLICABILITA' DI SANZIONE AMMINISTRATIVA IN LUOGO DI QUELLA PENALE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
L'insussistenza di un rapporto di specialita` fra l'esercizio abusivo della caccia, amministrativamente sanzionato dall'art. 31, L.n. 968 del 1977, ed il delitto di furto, determina la concorrente applicazione della sanzione amministrativa e di quella penale nel caso in cui la condotta delittuosa integri altresi` gli estremi dell'illecito amministrativo in base alle norme sulla caccia, restando cosi` esclusa, nella fattispecie, l'operativita` dell'art. 9, comma primo, L.24 novembre 1981 n. 689. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 3 Cost., della questione di legittimita` costituzionale relativa all'art. 9, comma primo, cit., in quanto al furto di selvaggina non avvenuto nell'esercizio della caccia sarebbe applicabile la pena ex art. 624 cod.pen., mentre a quello avvenuto nell'esercizio abusivo della caccia sarebbe applicabile - in base al principio di specialita` enunciato dalla norma censurata - la sola sanzione amministrativa di cui all'art. 31, L.n. 968 cit.).
L'insussistenza di un rapporto di specialita` fra l'esercizio abusivo della caccia, amministrativamente sanzionato dall'art. 31, L.n. 968 del 1977, ed il delitto di furto, determina la concorrente applicazione della sanzione amministrativa e di quella penale nel caso in cui la condotta delittuosa integri altresi` gli estremi dell'illecito amministrativo in base alle norme sulla caccia, restando cosi` esclusa, nella fattispecie, l'operativita` dell'art. 9, comma primo, L.24 novembre 1981 n. 689. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 3 Cost., della questione di legittimita` costituzionale relativa all'art. 9, comma primo, cit., in quanto al furto di selvaggina non avvenuto nell'esercizio della caccia sarebbe applicabile la pena ex art. 624 cod.pen., mentre a quello avvenuto nell'esercizio abusivo della caccia sarebbe applicabile - in base al principio di specialita` enunciato dalla norma censurata - la sola sanzione amministrativa di cui all'art. 31, L.n. 968 cit.).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte