Sentenza 98/1987 (ECLI:IT:COST:1987:98)
Massima numero 4151
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LA PERGOLA - Redattore GRECO
Udienza Pubblica del
26/03/1987; Decisione del
26/03/1987
Deposito del 03/04/1987; Pubblicazione in G. U. 15/04/1987
Massime associate alla pronuncia:
4150
Titolo
SENT. 98/87 B. LAVORO E PREVIDENZA - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - SPESE GIUDIZIALI - PAGAMENTO - ESONERO - APPLICABILITA' - LAVORATORE IN POSIZIONE DI CONVENUTO; OVVERO SOGGETTO NON QUALIFICABILE COME LAVORATORE - RITENUTA ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA, NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE, DELLA QUESTIONE.
SENT. 98/87 B. LAVORO E PREVIDENZA - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - SPESE GIUDIZIALI - PAGAMENTO - ESONERO - APPLICABILITA' - LAVORATORE IN POSIZIONE DI CONVENUTO; OVVERO SOGGETTO NON QUALIFICABILE COME LAVORATORE - RITENUTA ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA, NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE, DELLA QUESTIONE.
Testo
Gli assegni familiari costituiscono una prestazione previdenziale cui il lavoratore o i suoi superstiti hanno diritto. Anche nel giudizio che i beneficiari sono costretti ad instaurare per ottenere gli assegni o, in genere, per dirimere un'eventuale contestazione - sempre che la lite non sia temeraria o manifestamente infondata - trova applicazione il beneficio dell'esonero dal pagamento delle spese processuali, di cui all'art. 152 delle disp. att. cod.proc.civ., ricorrendo nel caso, la stessa 'ratio' di tale norma: quella di garantire al lavoratore la tutela giudiziale della sua fondata pretesa al conseguimento delle prestazioni previdenziali o assistenziali mediante l'esonero del pagamento delle predette spese, in caso di soccombenza. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 152, disp. att. cod. proc. civ., nel testo novellato dall'art. 9 della L. 11 agosto 1973, n. 533, denunziato in base all'assunto che il beneficio ivi previsto, dell'esonero del pagamento delle spese processuali, non sarebbe applicabile se il lavoratore si trovi nella posizione di convenuto ovvero nei casi in cui il giudizio abbia ad oggetto prestazioni previdenziali o assistenziali non riferibili ad un soggetto qualificabile come lavoratore). - S. nn. 23/1973 e 60/1979.
Gli assegni familiari costituiscono una prestazione previdenziale cui il lavoratore o i suoi superstiti hanno diritto. Anche nel giudizio che i beneficiari sono costretti ad instaurare per ottenere gli assegni o, in genere, per dirimere un'eventuale contestazione - sempre che la lite non sia temeraria o manifestamente infondata - trova applicazione il beneficio dell'esonero dal pagamento delle spese processuali, di cui all'art. 152 delle disp. att. cod.proc.civ., ricorrendo nel caso, la stessa 'ratio' di tale norma: quella di garantire al lavoratore la tutela giudiziale della sua fondata pretesa al conseguimento delle prestazioni previdenziali o assistenziali mediante l'esonero del pagamento delle predette spese, in caso di soccombenza. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 152, disp. att. cod. proc. civ., nel testo novellato dall'art. 9 della L. 11 agosto 1973, n. 533, denunziato in base all'assunto che il beneficio ivi previsto, dell'esonero del pagamento delle spese processuali, non sarebbe applicabile se il lavoratore si trovi nella posizione di convenuto ovvero nei casi in cui il giudizio abbia ad oggetto prestazioni previdenziali o assistenziali non riferibili ad un soggetto qualificabile come lavoratore). - S. nn. 23/1973 e 60/1979.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
co. 1
Altri parametri e norme interposte