Sentenza 99/1987 (ECLI:IT:COST:1987:99)
Massima numero 4152
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LA PERGOLA  - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del  26/03/1987;  Decisione del  26/03/1987
Deposito del 03/04/1987; Pubblicazione in G. U. 15/04/1987
Massime associate alla pronuncia:  4153  4154  4155


Titolo
SENT. 99/87 A. REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA - DIPENDENTI REGIONALI - PERSONALE PROVENIENTE DAI SOPPRESSI ENTI PUBBLICI EDILIZI - INQUADRAMENTO - MODALITA' - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
Benche` posteriori alla data (1^ gennaio 1975) di decorrenza del trasferimento, le norme della Regione Friuli-Venezia Giulia disciplinanti le modalita` di inquadramento nell'amministrazione regionale del personale proveniente da enti pubblici edilizi soppressi non modificano quanto gia` previsto (almeno in via di principio o di previsione astratta) nelle disposizioni di legge statale collocata a monte del trasferimento stesso; pertanto,la loro retroattivita` e` del tutto apparente ed improponibile e` il problema del contrasto con il relativo divieto di retroattivita' della legge regionale afferamto dalla Corte nei confronti di leggi regionali che incidono su situazioni giuridiche verificatesi prima della loro entrata in vigore al fine di darne una disciplina diversa da quella statale. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita` costituzionale degli artt. 1 e 2 L. reg. FriuliVenezia Giulia 15 marzo 1976 n. 2, in riferimento all'art. 4 dello Statuto speciale per il Friuli-Venezia Giulia). - v. S.nn. 91/1982, 23/1978 e 123/1957.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 36

Costituzione  art. 97

statuto regione Friuli Venezia Giulia  art. 68

Altri parametri e norme interposte