Sentenza 99/1987 (ECLI:IT:COST:1987:99)
Massima numero 4153
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LA PERGOLA  - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del  26/03/1987;  Decisione del  26/03/1987
Deposito del 03/04/1987; Pubblicazione in G. U. 15/04/1987
Massime associate alla pronuncia:  4152  4154  4155


Titolo
SENT. 99/87 B. REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA - DIPENDENTI REGIONALI - PERSONALE PROVENIENTE DAI SOPPRESSI ENTI PUBBLICI EDILIZI - INQUADRAMENTO - MODALITA' - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE.

Testo
La questione di legittimita` costituzionale gia` dichiarata non fondata in riferimento ai medesimi parametri va dichiarata manifestamente infondata se l'ordinanza di rimessione non adduca argomentazioni nuove rispetto a quelle gia` esaminate. (Manifesta infondatezza - in riferimento agli artt. 3, 36 e 97 Cost., ed all'art. 68 dello Statuto speciale per la Regione Friuli-Venezia Giulia - della questione di legittimita` costituzionale degli artt. 1 e 2, L.reg. Friuli-Venezia Giulia 15 marzo 1975 n. 48, la` dove vengono fissate le modalita` di inquadramento nell'amministrazione regionale del personale proveniente da enti pubblici edilizi soppressi; questione gia` dichiarata non fondata con S.nn. 73/1979, 10/1980, 278/1983 e 188/1985, in riferimento a ciascuno dei parametri sopra citati).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

statuto regione Friuli Venezia Giulia  art. 4

Altri parametri e norme interposte