Sentenza 29/2021 (ECLI:IT:COST:2021:29)
Massima numero 43606
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CORAGGIO - Redattore MODUGNO
Udienza Pubblica del
26/01/2021; Decisione del
26/01/2021
Deposito del 03/03/2021; Pubblicazione in G. U. 10/03/2021
Titolo
Paesaggio - Norme della Regione Puglia - Turismo rurale - Interventi di consolidamento, restauro e ristrutturazione di edifici di interesse artistico o storico - Soppressione del divieto di modificare i prospetti ed effettuare ampliamenti fuori terra - Ricorso del Governo - Lamentata violazione del principio di tutela del paesaggio e della competenza esclusiva statale in materia di tutela dei beni culturali e del paesaggio - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni.
Paesaggio - Norme della Regione Puglia - Turismo rurale - Interventi di consolidamento, restauro e ristrutturazione di edifici di interesse artistico o storico - Soppressione del divieto di modificare i prospetti ed effettuare ampliamenti fuori terra - Ricorso del Governo - Lamentata violazione del principio di tutela del paesaggio e della competenza esclusiva statale in materia di tutela dei beni culturali e del paesaggio - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni.
Testo
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - promosse dal Governo in riferimento agli artt. 9 e 117, secondo comma, lett. s), Cost. - dell'art. 1, comma 1, lett. a), numeri 2) e 4), e b), della legge reg. Puglia n. 43 del 2019 che, abrogando alcune parti dell'art. 1, comma 2, della legge reg. Puglia n. 20 del 1998, sopprime il divieto di modificare i prospetti ed effettuare ampliamenti fuori terra nell'ambito degli interventi di consolidamento, restauro e ristrutturazione di edifici di interesse artistico o storico. La norma regionale impugnata, per un verso, rimuove divieti di intervento sui beni vincolati non previsti dal cod. dei beni culturali e, per l'altro, anche a seguito delle modifiche, mantiene ferma l'applicazione della disciplina generale Essa, pertanto, risulta a quest'ultima conforme e impedisce di far sorgere nell'utenza aspettative sulla possibilità di compiere ampie trasformazioni a scapito della conservazione e dell'integrità del bene tutelato. (Precedenti citati: sentenze n. 138 del 2020 e n. 201 del 2018).
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - promosse dal Governo in riferimento agli artt. 9 e 117, secondo comma, lett. s), Cost. - dell'art. 1, comma 1, lett. a), numeri 2) e 4), e b), della legge reg. Puglia n. 43 del 2019 che, abrogando alcune parti dell'art. 1, comma 2, della legge reg. Puglia n. 20 del 1998, sopprime il divieto di modificare i prospetti ed effettuare ampliamenti fuori terra nell'ambito degli interventi di consolidamento, restauro e ristrutturazione di edifici di interesse artistico o storico. La norma regionale impugnata, per un verso, rimuove divieti di intervento sui beni vincolati non previsti dal cod. dei beni culturali e, per l'altro, anche a seguito delle modifiche, mantiene ferma l'applicazione della disciplina generale Essa, pertanto, risulta a quest'ultima conforme e impedisce di far sorgere nell'utenza aspettative sulla possibilità di compiere ampie trasformazioni a scapito della conservazione e dell'integrità del bene tutelato. (Precedenti citati: sentenze n. 138 del 2020 e n. 201 del 2018).
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Puglia
09/08/2019
n. 43
art. 1
co. 1
legge della Regione Puglia
09/08/2019
n. 43
art. 1
co. 1
legge della Regione Puglia
22/07/1998
n. 20
art. 1
co. 2
legge della Regione Puglia
22/07/1998
n. 20
art. 1
co. 3
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 9
Costituzione
art. 117
co. 2
Altri parametri e norme interposte