Sentenza 99/1987 (ECLI:IT:COST:1987:99)
Massima numero 4155
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LA PERGOLA  - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del  26/03/1987;  Decisione del  26/03/1987
Deposito del 03/04/1987; Pubblicazione in G. U. 15/04/1987
Massime associate alla pronuncia:  4152  4153  4154


Titolo
SENT. 99/87 D. REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA - DIPENDENTI REGIONALI - PERSONALE PROVENIENTE DAI SOPPRESSI ENTI PUBBLICI EDILIZI - INQUADRAMENTO - MODALITA' - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE.

Testo
Gli artt. 8, lett.f), L.n. 865 del 1971, e 19, d.P.R. n. 1036 del 1972, fissano i principi relativi al trasferimento del personale (oltreche` del patrimonio) dei soppressi enti pubblici edilizi, e, pertanto, sono qualificabili alla stregua di norme fondamentali di riforma economico-sociale, limitative della potesta` legislativa regionale. Peraltro, in base alla piu` corretta interpretazione sistematica, essi non garantiscono identita` di mansioni prima e dopo il trasferimento, bensi` la mera salvaguardia dei diritti quesiti, e, dunque, la garanzia della conservazione del trattamento economico gia` in godimento, la quale e` diretta soltanto ad assicurare che il trattamento complessivo spettante dopo l'inquadramento non sia inferiore a quello anteriore all'inquadramento medesimo (comprensivo di tutti i benefici), e non esclude che l'inquadramento avvenga in soprannumero. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita` costituzionale sollevata in riferimento all'art. 4 dello Statuto speciale per la Regione Friuli-Venezia Giulia e relativa agli artt. 1 e 2, disciplinanti le modalita` di inquadramento nell'amministrazione regionale del personale proveniente da enti pubblici edilizi soppressi). - v. S.nn. 10/1980 e 99/1986.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

statuto regione Friuli Venezia Giulia  art. 4

Altri parametri e norme interposte