Ordinanza 102/1987 (ECLI:IT:COST:1987:102)
Massima numero 4159
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LA PERGOLA  - Redattore SAJA
Udienza Pubblica del  26/03/1987;  Decisione del  26/03/1987
Deposito del 03/04/1987; Pubblicazione in G. U. 22/04/1987
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 102/87. CONTRATTI AGRARI - MEZZADRIA - PROROGA LEGALE - CESSAZIONE DELLA PROROGA PER DESTINAZIONE DEL FONDO ALLA REALIZZAZIONE DI OPERE EDILIZIE - DIRITTO DEL MEZZADRO AD INDENNIZZO - OMESSA PREVISIONE - RESTITUZIONE ATTI AL GIUDICE RIMETTENTE.

Testo
Vanno restituiti gli atti al giudice 'a quo' relativamente alla questione di legittimita` sollevata, perche` la stessa autorita` ne accerti la persistente rilevanza alla luce dello 'ius superveniens' costituito dalla legge 3 maggio 1982 n. 203, il cui art. 50, comma quarto, attribuisce ora al mezzadro, costretto a lasciare il fondo soggetto ad immediata utilizzazione urbanistica, il diritto all'indennizzo previsto dal precedente art. 43 per il caso di risoluzione incolpevole del rapporto agrario. (Questione di legittimita`, in riferimento agli artt. 3, 35, 44 Cost., dell'art. 17 della L. 22 ottobre 1971 n. 865, nella parte in cui non prevede che il mezzadro costretto a lasciare il fondo per l'attuazione di opere edilizie abbia diritto ad indennizzo, cosi` come viceversa previsto dallo stesso art. 17, per l'ipotesi in cui il fondo sia stato espropriato sempre per ragioni urbanistiche).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 35

Costituzione  art. 44

Altri parametri e norme interposte