Ordinanza 102/1987 (ECLI:IT:COST:1987:102)
Massima numero 4159
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LA PERGOLA - Redattore SAJA
Udienza Pubblica del
26/03/1987; Decisione del
26/03/1987
Deposito del 03/04/1987; Pubblicazione in G. U. 22/04/1987
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 102/87. CONTRATTI AGRARI - MEZZADRIA - PROROGA LEGALE - CESSAZIONE DELLA PROROGA PER DESTINAZIONE DEL FONDO ALLA REALIZZAZIONE DI OPERE EDILIZIE - DIRITTO DEL MEZZADRO AD INDENNIZZO - OMESSA PREVISIONE - RESTITUZIONE ATTI AL GIUDICE RIMETTENTE.
ORD. 102/87. CONTRATTI AGRARI - MEZZADRIA - PROROGA LEGALE - CESSAZIONE DELLA PROROGA PER DESTINAZIONE DEL FONDO ALLA REALIZZAZIONE DI OPERE EDILIZIE - DIRITTO DEL MEZZADRO AD INDENNIZZO - OMESSA PREVISIONE - RESTITUZIONE ATTI AL GIUDICE RIMETTENTE.
Testo
Vanno restituiti gli atti al giudice 'a quo' relativamente alla questione di legittimita` sollevata, perche` la stessa autorita` ne accerti la persistente rilevanza alla luce dello 'ius superveniens' costituito dalla legge 3 maggio 1982 n. 203, il cui art. 50, comma quarto, attribuisce ora al mezzadro, costretto a lasciare il fondo soggetto ad immediata utilizzazione urbanistica, il diritto all'indennizzo previsto dal precedente art. 43 per il caso di risoluzione incolpevole del rapporto agrario. (Questione di legittimita`, in riferimento agli artt. 3, 35, 44 Cost., dell'art. 17 della L. 22 ottobre 1971 n. 865, nella parte in cui non prevede che il mezzadro costretto a lasciare il fondo per l'attuazione di opere edilizie abbia diritto ad indennizzo, cosi` come viceversa previsto dallo stesso art. 17, per l'ipotesi in cui il fondo sia stato espropriato sempre per ragioni urbanistiche).
Vanno restituiti gli atti al giudice 'a quo' relativamente alla questione di legittimita` sollevata, perche` la stessa autorita` ne accerti la persistente rilevanza alla luce dello 'ius superveniens' costituito dalla legge 3 maggio 1982 n. 203, il cui art. 50, comma quarto, attribuisce ora al mezzadro, costretto a lasciare il fondo soggetto ad immediata utilizzazione urbanistica, il diritto all'indennizzo previsto dal precedente art. 43 per il caso di risoluzione incolpevole del rapporto agrario. (Questione di legittimita`, in riferimento agli artt. 3, 35, 44 Cost., dell'art. 17 della L. 22 ottobre 1971 n. 865, nella parte in cui non prevede che il mezzadro costretto a lasciare il fondo per l'attuazione di opere edilizie abbia diritto ad indennizzo, cosi` come viceversa previsto dallo stesso art. 17, per l'ipotesi in cui il fondo sia stato espropriato sempre per ragioni urbanistiche).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 35
Costituzione
art. 44
Altri parametri e norme interposte