Ordinanza 103/1987 (ECLI:IT:COST:1987:103)
Massima numero 4160
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LA PERGOLA  - Redattore SAJA
Udienza Pubblica del  26/03/1987;  Decisione del  26/03/1987
Deposito del 03/04/1987; Pubblicazione in G. U. 22/04/1987
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 103/87. LOCAZIONE - IMMOBILE ALBERGHIERO - CESSAZIONE DEL RAPPORTO - DIRITTO DEL CONDUTTORE - INDENNITA' PER LA PERDITA DI AVVIAMENTO COMMERCIALE - OMESSA PREVISIONE NELL'IPOTESI DI AFFITTO DI AZIENDA - RESTITUZIONE ATTI AL GIUDICE RIMETTENTE.

Testo
Vanno restituiti gli atti al giudice 'a quo' perche` la stessa autorita` remittente valuti se permanga la rilevanza della sollevata questione nel giudizio innanzi a se` pendente (nel quale si controverte sul rilascio di un immobile utilizzato per attivita` alberghiera iniziata dall'affittuario) alla luce dello 'ius superveniens' di cui al D.L. 7 febbraio 1985 n. 12, il cui art. 1 nel comma nono 'septies', - introdotto dalla legge di conv. 5 aprile 1985 n. 118 (applicabile a tutti i rapporti di locazione alberghiera in atto all'entrata in vigore della legge stessa, in forza del successivo comma nono 'octies' art. 1 cit.) - dispone che "si ha locazione di immobile, e non affitto di azienda, in tutti i casi in cui l'attivita` alberghiera sia iniziata dal conduttore". (Questione di legittimita` costituzionale dell'art. 34 legge 27 luglio 1978, n. 392 - in riferimento all'art. 3 Cost. - per ingiustificata disparita` di trattamento tra conduttore di immobile ed affittuario di azienda, in relazione all'attribuzione, prevista solo in favore del primo, dell'indennita` di avviamento in caso di cessazione del rapporto di affitto).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte