Ordinanza 104/1987 (ECLI:IT:COST:1987:104)
Massima numero 4161
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LA PERGOLA  - Redattore SAJA
Udienza Pubblica del  26/03/1987;  Decisione del  26/03/1987
Deposito del 03/04/1987; Pubblicazione in G. U. 22/04/1987
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 104/87. CONTENZIOSO TRIBUTARIO - COMMISSIONI TRIBUTARIE - COMMISSIONE CENTRALE DELLE IMPOSTE - COMPETENZA - QUALE GIUDICE DI LEGITTIMITA' - RICORSO PER QUESTIONI DI FATTO - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
Non eccede i limiti della delega ricevuta il decreto delegato n. 636 del 1972, il cui art. 26 ammette il ricorso alla Commissione Tributaria Centrale "per violazione di leggi e per questioni di fatto, escluse quelle relative a valutazione estimativa". Come gia` osservato nella sentenza dichiarativa della non fondatezza di identica questione, l'espressione "motivi di legittimita`' adoperata dal legislatore delegante va intesa non gia` nel senso processualcivilistico di motivi "di diritto", bensi` nel significato, proprio del processo amministrativo, secondo cui il giudice ben puo` ricostruire la realta` materiale su cui esplica i propri effetti l'atto impugnato. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita` costituzionale, in riferimento all'art. 76 Cost. e in relazione all'art. 10, n. 4 della legge di delega n. 825 del 1971, dell'art. 26 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636). - S. n. 57/1982

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 76

Altri parametri e norme interposte