Ordinanza 105/1987 (ECLI:IT:COST:1987:105)
Massima numero 4162
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LA PERGOLA  - Redattore SAJA
Udienza Pubblica del  26/03/1987;  Decisione del  26/03/1987
Deposito del 03/04/1987; Pubblicazione in G. U. 22/04/1987
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 105/87. LOCAZIONE - IMMOBILI AD USO ABITATIVO - RECESSO - CAUSE DI ANTICIPATO RECESSO DEL LOCATORE - APPLICABILITA' AI SOLI RAPPORTI IN CORSO E SOGGETTI A PROROGA - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
Come gia` rilevato con precedente sentenza (che ha deciso, nel senso dell'infondatezza, analoga questione), non appare ingiustificato che il legislatore del 1978, nell'esercizio della propria discrezionalita`, abbia fissato la durata minima del rapporto di locazione al fine di dare un minimo di stabilita` alla situazione abitativa, personale e familiare, del conduttore, avendo stabilito, nell'art. 59 legge cit., cause anticipate di recesso soltanto per i contratti gia` in corso e sul solo presupposto giustificativo che essi fossero stati sottoposti a proroga legale. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita` costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 42 Cost., dell'art. 4 legge 27 luglio 1978, n. 392). - S n. 251/1983

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 42

Altri parametri e norme interposte