Ricorso in via principale - Censure sintetiche ma argomentate in modo chiaro e completo - Assenza di genericità - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità - per eccessiva genericità e non adeguata motivazione delle censure, nonché per carenza di congrua indicazione delle ragioni del contrasto con i parametri evocati - nel giudizio di legittimità costituzionale in via principale dell'art. 1, comma 1, lett. a), numeri 2) e 4), e b), della legge reg. Puglia n. 43 del 2019. L'atto introduttivo del ricorso contiene una, seppur sintetica, argomentazione di merito a sostegno dell'impugnazione, per cui può ritenersi raggiunta quella soglia minima di chiarezza e di completezza che rende ammissibile l'impugnativa proposta. (Precedenti citati: sentenze n. 194 del 2020, n. 201 del 2018 e n. 83 del 2018).
Secondo costante giurisprudenza costituzionale, il ricorrente ha l'onere di individuare le disposizioni impugnate e i parametri costituzionali dei quali lamenta la violazione e di svolgere una motivazione che non sia meramente assertiva. Il ricorso deve contenere una specifica indicazione delle ragioni per le quali vi sarebbe il contrasto con i parametri evocati e una, sia pur sintetica, argomentazione di merito a sostegno delle censure. (Precedenti citati: sentenze n. 194 del 2020, n. 25 del 2020, n. 201 del 2018 e n. 32 del 2017).