Sentenza 107/1987 (ECLI:IT:COST:1987:107)
Massima numero 4165
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente LA PERGOLA - Redattore DELL'ANDRO
Udienza Pubblica del
27/03/1987; Decisione del
27/03/1987
Deposito del 07/04/1987; Pubblicazione in G. U. 15/04/1987
Massime associate alla pronuncia:
4164
Titolo
SENT. 107/87 B. REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE - IGIENE E SANITA' PUBBLICA - UNITA' SANITARIE LOCALI - COLLEGI DI REVISORI - COMPOSIZIONE - COMPONENTE DESIGNATO DAL MINISTRO DEL TESORO - MANCATA INCLUSIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.
SENT. 107/87 B. REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE - IGIENE E SANITA' PUBBLICA - UNITA' SANITARIE LOCALI - COLLEGI DI REVISORI - COMPOSIZIONE - COMPONENTE DESIGNATO DAL MINISTRO DEL TESORO - MANCATA INCLUSIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.
Testo
L'art. 13 della L. n. 181 del 1982, che modifica la L.n. 833 del 1978, sulla riforma sanitaria, costituisce norma fondamentale della riforma stessa, nonche` attuazione puntuale, in tutte le sue determinazioni, del principio del coordinamento statale della finanza di tutti gli enti locali; l'articolo costituisce altresi` limite, ai sensi dell'art. 4 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, alla potesta` di detta regione in materia di enti sanitari ed ospedalieri. La prevista inclusione di un componente designato dal Ministro per il Tesoro nel collegio dei revisori delle UU.SS.LL., rientra fra le misure adottate per una gestione corretta e garantita del fondo sanitario nazionale e a questi fini il rappresentante dello Stato assolve altresi` alla personale funzione di tempestivo informatore dello Stato riguardo alla gestione amministrativo-contabile delle stesse UU.SS.LL.. Non e` poi fondato invocare l'art. 116 Cost. al fine di sottrarre la Regione Trentino all'applicabilita` del primo comma dell'art. 119 Cost., giacche` l'art. 116 prevede che anche a detta Regione siano attribuite forme e condizioni particolari di autonomia, secondo il relativo statuto speciale, ma senza che peraltro, in materia di coordinamento finanziario, siano state emanate, nei confronti della Regione stessa, norme derogatorie del predetto art. 119 Cost.. E' pertanto costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'art. 4 dello Statuto speciale per il TrentinoAlto Adige e dell'art. 119 Cost. - il primo comma dell'art. 2 della delibera legislativa, riapprovata dal Consiglio regionale del Trentino-Alto Adige in data 31 ottobre 1985, nella parte in cui non prevede l'inclusione nel collegio dei revisori delle unita` sanitarie locali operanti nel territorio della Regione Trentino-Alto Adige di un componente designato dal Ministro per il Tesoro. - cfr. S.nn. 150/1982, 340/1983, 177/1986, 243/1985.
L'art. 13 della L. n. 181 del 1982, che modifica la L.n. 833 del 1978, sulla riforma sanitaria, costituisce norma fondamentale della riforma stessa, nonche` attuazione puntuale, in tutte le sue determinazioni, del principio del coordinamento statale della finanza di tutti gli enti locali; l'articolo costituisce altresi` limite, ai sensi dell'art. 4 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, alla potesta` di detta regione in materia di enti sanitari ed ospedalieri. La prevista inclusione di un componente designato dal Ministro per il Tesoro nel collegio dei revisori delle UU.SS.LL., rientra fra le misure adottate per una gestione corretta e garantita del fondo sanitario nazionale e a questi fini il rappresentante dello Stato assolve altresi` alla personale funzione di tempestivo informatore dello Stato riguardo alla gestione amministrativo-contabile delle stesse UU.SS.LL.. Non e` poi fondato invocare l'art. 116 Cost. al fine di sottrarre la Regione Trentino all'applicabilita` del primo comma dell'art. 119 Cost., giacche` l'art. 116 prevede che anche a detta Regione siano attribuite forme e condizioni particolari di autonomia, secondo il relativo statuto speciale, ma senza che peraltro, in materia di coordinamento finanziario, siano state emanate, nei confronti della Regione stessa, norme derogatorie del predetto art. 119 Cost.. E' pertanto costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'art. 4 dello Statuto speciale per il TrentinoAlto Adige e dell'art. 119 Cost. - il primo comma dell'art. 2 della delibera legislativa, riapprovata dal Consiglio regionale del Trentino-Alto Adige in data 31 ottobre 1985, nella parte in cui non prevede l'inclusione nel collegio dei revisori delle unita` sanitarie locali operanti nel territorio della Regione Trentino-Alto Adige di un componente designato dal Ministro per il Tesoro. - cfr. S.nn. 150/1982, 340/1983, 177/1986, 243/1985.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 119
Costituzione
art. 116
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 4
Altri parametri e norme interposte