Sentenza 108/1987 (ECLI:IT:COST:1987:108)
Massima numero 4166
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LA PERGOLA  - Redattore SPAGNOLI
Udienza Pubblica del  27/03/1987;  Decisione del  27/03/1987
Deposito del 07/04/1987; Pubblicazione in G. U. 15/04/1987
Massime associate alla pronuncia:  4167  4168  4169  4170  4171  4172  4173


Titolo
SENT. 108/87 A. ESECUZIONE PENALE - PENA PECUNIARIA - CONVERSIONE - SANZIONI SOSTITUTIVE - LIBERTA' CONTROLLATA E LAVORO SOSTITUTIVO - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.

Testo
Poiche` i compiti attribuiti al magistrato di sorveglianza dall'art. 107, L. n. 689 del 1981, presuppongono che la conversione della pena pecuniaria, sia gia` stata disposta dal competente organo dell'esecuzione, la questione di legittimita` costituzionale sollevata dal magistrato di sorveglianza per censurare la conversione della pena pecuniaria rimasta insoluta, in liberta` controllata o in lavoro sostitutivo, "investe la legittimita` di un provvedimento gia` da altri emanato in via definitiva", e pertanto e` inammissibile per palese difetto di rilevanza. (Inammissibilita` della questione sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. e relativa all'art. 107, L. 24 novembre 1981, n. 689, "nella parte in cui prevede che si applichi la liberta` controllata e che si determinino le modalita` di esecuzione a seguito della trasmissione del provvedimento di conversione di pena pecuniaria").

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte