Sentenza 108/1987 (ECLI:IT:COST:1987:108)
Massima numero 4168
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LA PERGOLA  - Redattore SPAGNOLI
Udienza Pubblica del  27/03/1987;  Decisione del  27/03/1987
Deposito del 07/04/1987; Pubblicazione in G. U. 15/04/1987
Massime associate alla pronuncia:  4166  4167  4169  4170  4171  4172  4173


Titolo
SENT. 108/87 C. ESECUZIONE PENALE - PENA PECUNIARIA - CONVERSIONE - AUTOMATICITA' IN CONSEGUENZA DELL'IMPOSSIBILITA' DI ADEMPIMENTO - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE, NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE.

Testo
Nella vigente disciplina, la conversione della pena pecuniaria non e` atto meramente esecutivo della sentenza di condanna, ma provvedimento decisorio di natura giurisdizionale la cui legittimita` e` subordinata all'effettiva sussistenza dell' "insolvenza" e dell'"insolvibilita`" del condannato; essa, pertanto, non segue in modo automatico agli accertamenti compiuti dagli ausiliari del giudice, dovendo il pretore (o il p.m.) apprezzare la sufficienza e la congruita` delle loro risultanze, e piu` in generale, verificare l'esistenza di tutte le condizioni per disporre la conversione, ivi compreso il carattere reale - e non, invece, simulato o fraudolento - dell'insolvibilita`. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita` costituzionale sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. e relativa al comma sesto dell'art. 586 cod. proc. pen. - testo sostituito dall'art. 106, L. n. 689 del 1981 - sotto il profilo dell'automatica operabilita` della conversione della pena pecuniaria in caso di impossibilita` di adempimento). - v. S. n. 131/1979.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte