Sentenza 108/1987 (ECLI:IT:COST:1987:108)
Massima numero 4169
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LA PERGOLA - Redattore SPAGNOLI
Udienza Pubblica del
27/03/1987; Decisione del
27/03/1987
Deposito del 07/04/1987; Pubblicazione in G. U. 15/04/1987
Titolo
SENT. 108/87 D. ESECUZIONE PENALE - PENA PECUNIARIA - CONVERSIONE - INDIFFERIBILITA' IN CONSEGUENZA DELL'IMPOSSIBILITA' DI ADEMPIMENTO - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE, NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE.
SENT. 108/87 D. ESECUZIONE PENALE - PENA PECUNIARIA - CONVERSIONE - INDIFFERIBILITA' IN CONSEGUENZA DELL'IMPOSSIBILITA' DI ADEMPIMENTO - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE, NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE.
Testo
Entro i limiti posti dal principio di legalita` sono ammissibili, in fase di esecuzione, quelle modificazioni e quegli adattamenti idonei a soddisfare in concreto l'esigenza di individualizzazione della pena (art. 27, comma terzo, Cost.). Pertanto - in aggiunta alla rateizzazione concedibile nella fase di cognizione - deve ritenersi consentito anche il differimento della pena pecuniaria in fase di esecuzione, allorche` l'organo preposto alla conversione ravvisi situazioni di mera insolvenza ricollegabili a difficolta` insorte successivamente alla condanna e meritevoli di considerazione; e cio` indipendentemente dalla prestazione delle garanzie richieste al condannato per il dilazionamento o la rateizzazione in via amministrativa. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita` costituzionale sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. e relativa al comma sesto dell'art. 586 cod. proc. pen. - testo sostituito dall'art. 106, L. n. 689 del 1981 - sotto il profilo dell'indifferibilita` della conversione della pena pecuniaria in conseguenza dell'impossibilita` di adempimento). - v. S. nn. 139/1982, 249/1983; nonche` S. n. 81/1970.
Entro i limiti posti dal principio di legalita` sono ammissibili, in fase di esecuzione, quelle modificazioni e quegli adattamenti idonei a soddisfare in concreto l'esigenza di individualizzazione della pena (art. 27, comma terzo, Cost.). Pertanto - in aggiunta alla rateizzazione concedibile nella fase di cognizione - deve ritenersi consentito anche il differimento della pena pecuniaria in fase di esecuzione, allorche` l'organo preposto alla conversione ravvisi situazioni di mera insolvenza ricollegabili a difficolta` insorte successivamente alla condanna e meritevoli di considerazione; e cio` indipendentemente dalla prestazione delle garanzie richieste al condannato per il dilazionamento o la rateizzazione in via amministrativa. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita` costituzionale sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. e relativa al comma sesto dell'art. 586 cod. proc. pen. - testo sostituito dall'art. 106, L. n. 689 del 1981 - sotto il profilo dell'indifferibilita` della conversione della pena pecuniaria in conseguenza dell'impossibilita` di adempimento). - v. S. nn. 139/1982, 249/1983; nonche` S. n. 81/1970.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte