Sentenza 108/1987 (ECLI:IT:COST:1987:108)
Massima numero 4170
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LA PERGOLA - Redattore SPAGNOLI
Udienza Pubblica del
27/03/1987; Decisione del
27/03/1987
Deposito del 07/04/1987; Pubblicazione in G. U. 15/04/1987
Titolo
SENT. 108/87 E. ESECUZIONE PENALE - PENA PECUNIARIA - CONVERSIONE - SANZIONI SOSTITUTIVE - LIBERTA' CONTROLLATA E LAVORO SOSTITUTIVO - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 108/87 E. ESECUZIONE PENALE - PENA PECUNIARIA - CONVERSIONE - SANZIONI SOSTITUTIVE - LIBERTA' CONTROLLATA E LAVORO SOSTITUTIVO - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
La S.n. 131/1979 della Corte costituzionale non ha ritenuto illegittima ogni forma di conversione della pena pecuniaria, ma ha prefigurato un bilanciamento di valori costituzionali, in cui il preminente rilievo del principio di eguaglianza (anche sostanziale) rispetto a quello di inderogabilita` della pena impone al legislatore - oltre che di agevolare l'adempimento della pena pecuniaria - anche di prevedere misure sostitutive che riducano al minimo il margine, in esse inevitabilmente incorporato, di maggior afflittivita` rispetto all'originaria sanzione. Di tale bilanciamento la L.n. 689 del 1981 costituisce in buona misura attuazione: essendo il lavoro sostitutivo la sanzione che maggiormente riduce il divario suddetto, e non potendo, allo stato, ritenersi ingiustificata - data la perdurante mancanza dei supporti organizzativi necessari all'applicazione di tale misura - la previsione, in alternativa ad essa, della liberta` controllata; alla quale, in quanto maggiormente afflittiva, dovra` peraltro competere un ruolo sussidiario e non, come oggi accade, prevalente. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 3 Cost., delle questioni di legittimita` costituzionale degli artt. 136 cod.pen. - testo sostituito dall'art. 101, L. 24 novembre 1981 n. 689 - 102, 103, 105 e 107, L.n. 689 cit.; nonche` dei primi quattro commi dell'art. 586 cod.proc.pen. - testo sostituito dall'art. 106 della stessa L.n. 689 - censurati in quanto, disponendo, in caso di conversione della pena pecuniaria, l'irrogazione di sanzioni limitative della liberta` personale, segnerebbero un sostanziale ritorno alla previgente disciplina, gia` ritenuta illegittima con S.n. 131/1979). - cfr. S.n. 131/1979; v. anche S.n. 29/1962.
La S.n. 131/1979 della Corte costituzionale non ha ritenuto illegittima ogni forma di conversione della pena pecuniaria, ma ha prefigurato un bilanciamento di valori costituzionali, in cui il preminente rilievo del principio di eguaglianza (anche sostanziale) rispetto a quello di inderogabilita` della pena impone al legislatore - oltre che di agevolare l'adempimento della pena pecuniaria - anche di prevedere misure sostitutive che riducano al minimo il margine, in esse inevitabilmente incorporato, di maggior afflittivita` rispetto all'originaria sanzione. Di tale bilanciamento la L.n. 689 del 1981 costituisce in buona misura attuazione: essendo il lavoro sostitutivo la sanzione che maggiormente riduce il divario suddetto, e non potendo, allo stato, ritenersi ingiustificata - data la perdurante mancanza dei supporti organizzativi necessari all'applicazione di tale misura - la previsione, in alternativa ad essa, della liberta` controllata; alla quale, in quanto maggiormente afflittiva, dovra` peraltro competere un ruolo sussidiario e non, come oggi accade, prevalente. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 3 Cost., delle questioni di legittimita` costituzionale degli artt. 136 cod.pen. - testo sostituito dall'art. 101, L. 24 novembre 1981 n. 689 - 102, 103, 105 e 107, L.n. 689 cit.; nonche` dei primi quattro commi dell'art. 586 cod.proc.pen. - testo sostituito dall'art. 106 della stessa L.n. 689 - censurati in quanto, disponendo, in caso di conversione della pena pecuniaria, l'irrogazione di sanzioni limitative della liberta` personale, segnerebbero un sostanziale ritorno alla previgente disciplina, gia` ritenuta illegittima con S.n. 131/1979). - cfr. S.n. 131/1979; v. anche S.n. 29/1962.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte