Sentenza 108/1987 (ECLI:IT:COST:1987:108)
Massima numero 4171
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LA PERGOLA - Redattore SPAGNOLI
Udienza Pubblica del
27/03/1987; Decisione del
27/03/1987
Deposito del 07/04/1987; Pubblicazione in G. U. 15/04/1987
Titolo
SENT. 108/87 F. ESECUZIONE PENALE - PENA PECUNIARIA - CONVERSIONE - OPPOSIZIONE AVVERSO IL RELATIVO PROVVEDIMENTO - EFFICACIA SOSPENSIVA - ESCLUSIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN 'PARTE QUA'.
SENT. 108/87 F. ESECUZIONE PENALE - PENA PECUNIARIA - CONVERSIONE - OPPOSIZIONE AVVERSO IL RELATIVO PROVVEDIMENTO - EFFICACIA SOSPENSIVA - ESCLUSIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN 'PARTE QUA'.
Testo
L'eseguibilita`, in pendenza di opposizione, del provvedimento che ordina la conversione della pena pecuniaria, determina, col derogare alle regole generali, una discriminazione non sorretta da alcuna apprezzabile ragione, in quanto puo` avere, per l'opponente, effetti irreparabili nel caso in cui i tempi tecnici della procedura incidentale assorbano la stessa durata della pena sostitutiva. Cio` che e` tanto piu` grave in quanto e` in sede d'opposizione che il condannato puo` per la prima volta esporre le proprie ragioni; senza dire che il richiamo alla procedura relativa agli incidenti di esecuzione appare diretto a scoraggiare l'opposizione con la minaccia - di certo grave per chi versi in disagiate condizioni economiche - dell'irrogazione di una ulteriore sanzione pecuniaria nel caso in cui l'incidente appaia manifestamente infondato. Pertanto, e` costituzionalmente illegittimo - per contrasto con l'art. 3 Cost. - il comma settimo dell'art. 586 cod.proc.pen. (testo lasciato inalterato dall'art. 106, L. n. 689 del 1981), nella parte in cui esclude che l'opposizione promossa avverso il provvedimento che ordina la conversione della pena pecuniaria abbia effetto sospensivo. - v. S. n. 131/1979.
L'eseguibilita`, in pendenza di opposizione, del provvedimento che ordina la conversione della pena pecuniaria, determina, col derogare alle regole generali, una discriminazione non sorretta da alcuna apprezzabile ragione, in quanto puo` avere, per l'opponente, effetti irreparabili nel caso in cui i tempi tecnici della procedura incidentale assorbano la stessa durata della pena sostitutiva. Cio` che e` tanto piu` grave in quanto e` in sede d'opposizione che il condannato puo` per la prima volta esporre le proprie ragioni; senza dire che il richiamo alla procedura relativa agli incidenti di esecuzione appare diretto a scoraggiare l'opposizione con la minaccia - di certo grave per chi versi in disagiate condizioni economiche - dell'irrogazione di una ulteriore sanzione pecuniaria nel caso in cui l'incidente appaia manifestamente infondato. Pertanto, e` costituzionalmente illegittimo - per contrasto con l'art. 3 Cost. - il comma settimo dell'art. 586 cod.proc.pen. (testo lasciato inalterato dall'art. 106, L. n. 689 del 1981), nella parte in cui esclude che l'opposizione promossa avverso il provvedimento che ordina la conversione della pena pecuniaria abbia effetto sospensivo. - v. S. n. 131/1979.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte