Sentenza 108/1987 (ECLI:IT:COST:1987:108)
Massima numero 4172
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LA PERGOLA  - Redattore SPAGNOLI
Udienza Pubblica del  27/03/1987;  Decisione del  27/03/1987
Deposito del 07/04/1987; Pubblicazione in G. U. 15/04/1987
Massime associate alla pronuncia:  4166  4167  4168  4169  4170  4171  4173


Titolo
SENT. 108/87 G. ESECUZIONE PENALE - PENA PECUNIARIA RATEALE - CONVERSIONE - PRESUPPOSTI - ACCERTATA INSOLVIBILITA' DEL CONDANNATO - OMESSA PREVISIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 'IN PARTE QUA'.

Testo
L'esigenza di evitare appesantimenti procedurali non e` sufficiente a giustificare, in punto di ragionevolezza, che alla conversione della pena pecuniaria rateale si proceda sulla sola base del mancato pagamento, a prescindere dall'accertamento della sopravvenuta insolvibilita` del condannato. La rateizzazione e`, infatti, un meccanismo necessario per individualizzare la pena pecuniaria si` da adeguarne l'esecuzione al principio generale d'uguaglianza, e non un beneficio che possa trovare una sorta di compensazione in una disciplina processuale deteriore verso chi - a motivo delle sue disagiate condizioni economiche - ne abbia usufruito. Pertanto, e` costituzionalmente illegittimo, per contrasto con l'art. 3 Cost. - il comma quinto dell'art. 586 cod.proc.pen. (testo sostituito dall'art. 106, L.n. 689 del 1981), nella parte in cui non prevede che la conversione della pena pecuniaria rateale ivi disciplinata avvenga previo accertamento dell'insolvibilita` del condannato e, se ne e` il caso, della persona civilmente obbligata per l'ammenda. (Resta con cio` assorbita la piu` specifica questione concernente la conversione nei confronti del fallito, pure prospettata dall'autorita` rimettente). - v. S.n. 149/1971.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte