Ordinanza 110/1987 (ECLI:IT:COST:1987:110)
Massima numero 4175
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LA PERGOLA - Redattore LA PERGOLA
Udienza Pubblica del
27/03/1987; Decisione del
27/03/1987
Deposito del 07/04/1987; Pubblicazione in G. U. 15/04/1987
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 110/87. PENSIONI - CIVILI E MILITARI - DIPENDENTI PUBBLICI - PENSIONE DI RIVERSIBILITA' - DIRITTO DI ORFANI MAGGIORENNI - CONDIZIONE DELL'INABILITA' A PROFICUO LAVORO - ORFANI DIVENUTI INABILI DOPO IL DECESSO DEL GENITORE - ESCLUSIONE DEL TRATTAMENTO PENSIONISTICO NEI LORO CONFRONTI - ASSERITA DISPARITA' RISPETTO AGLI ORFANI INVALIDI PRIMA DEL DECESSO DEL GENITORE E RISPETTO AGLI ORFANI MAGGIORENNI DI GUERRA O DI PENSIONATI DI GUERRA - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
ORD. 110/87. PENSIONI - CIVILI E MILITARI - DIPENDENTI PUBBLICI - PENSIONE DI RIVERSIBILITA' - DIRITTO DI ORFANI MAGGIORENNI - CONDIZIONE DELL'INABILITA' A PROFICUO LAVORO - ORFANI DIVENUTI INABILI DOPO IL DECESSO DEL GENITORE - ESCLUSIONE DEL TRATTAMENTO PENSIONISTICO NEI LORO CONFRONTI - ASSERITA DISPARITA' RISPETTO AGLI ORFANI INVALIDI PRIMA DEL DECESSO DEL GENITORE E RISPETTO AGLI ORFANI MAGGIORENNI DI GUERRA O DI PENSIONATI DI GUERRA - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
La norma che, ai fini della concessione del trattamento di riversibilita` agli orfani di dipendenti pubblici, distingue tra il figlio maggiorenne che sia inabile alla data del decesso del genitore e quello che lo sia divenuto successivamente, non e` irrazionale poiche` il momento in cui devono sussistere i presupposti del beneficio pensionistico e` necessariamente quello stesso in cui il figlo perde il sostegno paterno; ne` puo` ritenersi discriminatoria, rispetto al trattamento degli orfani di guerra, stabilito in modo uniforme senza riguardo all'epoca di insorgenza dell'invalidita`, in ragione di esigenze di ordine naturale ed etico, peculiari della legislazione pensionistica di guerra. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita` costituzionale - in riferimento all'art. 3 Cost. - del combinato disposto degli artt. 12, comma secondo e 13 Legge 15 febbraio 1958, n. 46 e dei corrispondenti artt. 82, comma primo e 86, comma primo, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092). - S.n. 142/1984.
La norma che, ai fini della concessione del trattamento di riversibilita` agli orfani di dipendenti pubblici, distingue tra il figlio maggiorenne che sia inabile alla data del decesso del genitore e quello che lo sia divenuto successivamente, non e` irrazionale poiche` il momento in cui devono sussistere i presupposti del beneficio pensionistico e` necessariamente quello stesso in cui il figlo perde il sostegno paterno; ne` puo` ritenersi discriminatoria, rispetto al trattamento degli orfani di guerra, stabilito in modo uniforme senza riguardo all'epoca di insorgenza dell'invalidita`, in ragione di esigenze di ordine naturale ed etico, peculiari della legislazione pensionistica di guerra. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita` costituzionale - in riferimento all'art. 3 Cost. - del combinato disposto degli artt. 12, comma secondo e 13 Legge 15 febbraio 1958, n. 46 e dei corrispondenti artt. 82, comma primo e 86, comma primo, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092). - S.n. 142/1984.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte