Ordinanza 112/1987 (ECLI:IT:COST:1987:112)
Massima numero 4177
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LA PERGOLA  - Redattore CONSO
Udienza Pubblica del  27/03/1987;  Decisione del  27/03/1987
Deposito del 07/04/1987; Pubblicazione in G. U. 15/04/1987
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 112/87. FORZE ARMATE - SERVIZIO MILITARE - OBBLIGATORIO - OBIETTORI DI COSCIENZA - AMMISSIONE AL SERVIZIO SOSTITUTIVO CIVILE - ASSOGGETTABILITA' ALLA GIURISDIZIONE MILITARE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
E' manifestamente infondata, in quanto la norma denunciata, in parte qua, e` gia` stata dichiarata costituzionalmente illegittima, la questione di legittimita` - per asserito contrasto con gli artt. 25 e 103 Cost. - dell'art. 11 della L. 15 dicembre 1972, n. 772 "nella parte in cui stabilisce che gli obiettori di coscienza ammessi a prestare servizio sostitutivo civile siano sottoposti alla giurisdizione dei tribunali militari". - S.n. 113/1986.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 25

Costituzione  art. 103

Altri parametri e norme interposte