Ordinanza 114/1987 (ECLI:IT:COST:1987:114)
Massima numero 4179
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LA PERGOLA - Redattore CONSO
Udienza Pubblica del
27/03/1987; Decisione del
27/03/1987
Deposito del 07/04/1987; Pubblicazione in G. U. 15/04/1987
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 114/87. ISTRUZIONE PENALE - IMPUGNAZIONI PENALI - SENTENZE PRONUNZIATE IN ISTRUZIONE FORMALE - PROSCIOGLIMENTO PER NON PUNIBILITA' - INAPPELLABILITA' DA PARTE DELL'IMPUTATO - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
ORD. 114/87. ISTRUZIONE PENALE - IMPUGNAZIONI PENALI - SENTENZE PRONUNZIATE IN ISTRUZIONE FORMALE - PROSCIOGLIMENTO PER NON PUNIBILITA' - INAPPELLABILITA' DA PARTE DELL'IMPUTATO - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
E' manifestamente infondata la questione di legittimita` sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., dell'art. 387, comma terzo, del codice di procedura penale (nel testo sostituito ad opera dell'art. 19 della legge 18 giugno 1955, n. 517), gia` dichiarato illegittimo nella parte in cui non riconosce all'imputato il diritto di proporre appello contro la sentenza del giudice istruttore che abbia dichiarato non doversi procedere "perche` trattasi di persona non punibile perche` il fatto non costituisce reato" limitatamente alle ipotesi nelle quali sia stata applicata o possa, con provvedimento successivo, essere applicata una misura di sicurezza. - S.n. 200/1986.
E' manifestamente infondata la questione di legittimita` sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., dell'art. 387, comma terzo, del codice di procedura penale (nel testo sostituito ad opera dell'art. 19 della legge 18 giugno 1955, n. 517), gia` dichiarato illegittimo nella parte in cui non riconosce all'imputato il diritto di proporre appello contro la sentenza del giudice istruttore che abbia dichiarato non doversi procedere "perche` trattasi di persona non punibile perche` il fatto non costituisce reato" limitatamente alle ipotesi nelle quali sia stata applicata o possa, con provvedimento successivo, essere applicata una misura di sicurezza. - S.n. 200/1986.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
co. 1
Costituzione
art. 24
co. 2
Altri parametri e norme interposte