Sentenza 115/1987 (ECLI:IT:COST:1987:115)
Massima numero 4182
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LA PERGOLA - Redattore GALLO E.
Udienza Pubblica del
27/03/1987; Decisione del
27/03/1987
Deposito del 09/04/1987; Pubblicazione in G. U. 22/04/1987
Titolo
SENT. 115/87 C. REATO CONTINUATO - REATO GIUDICATO E REATO DA GIUDICARE - POSSIBILITA' DI EFFETTUARE IL GIUDIZIO DI CONTINUAZIONE NEL CASO IN CUI IL PRIMO SIA MENO GRAVE DEL SECONDO - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE, NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE.
SENT. 115/87 C. REATO CONTINUATO - REATO GIUDICATO E REATO DA GIUDICARE - POSSIBILITA' DI EFFETTUARE IL GIUDIZIO DI CONTINUAZIONE NEL CASO IN CUI IL PRIMO SIA MENO GRAVE DEL SECONDO - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE, NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE.
Testo
L' esclusione della possibilita` di effettuare il giudizio di continuazione tra reati giudicati e reati da giudicare nel caso in cui i primi siano meno gravi dei secondi, determina un'evidente disparita` di trattamento - a parita` di situazioni sostanziali - rispetto alle ipotesi in cui per tutti i reati si proceda in unico giudizio, ovvero in cui oggetto del giudizio ancora in corso sia il reato meno grave; essa si risolve, altresi`, in violazione del principio di legalita` in quanto, in dipendenza di evenienze meramente processuali, impedisce l'applicazione del piu` favorevole cumulo "giuridico" delle pene previsto per le fattispecie di reato continuato. Non e`, tuttavia, consentita alla Corte costituzionale una pronuncia "additiva" di incostituzionalita`, non sussistendo, nella specie, un'unica soluzione costituzionalmente obbligata, ma un'ampia alternativa di possibili soluzioni adeguatrici. Cio`, peraltro, lungi dall'escludere, conforta la legittimita` costituzionale di possibili soluzioni sul piano interpretativo da parte del giudice ordinario, tenuto conto che l'intangibilita` del giudicato (art. 90 cod.pen.) - tendenzialmente ispirata al 'favor rei' - non puo` risolversi in sacrificio del diritto dell'imputato, e che essa non puo` comportare il superamento dei limiti complessivi di pena stabiliti dalla legge. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita` costituzionale sollevata in riferimento agli artt. 3 e 25 Cost., e relativa agli artt. 81, comma secondo, cod.pen., e 90 cod.proc.pen.,ovvero al solo art. 81 cit., nella parte in cui escludono - secondo l'attuale orientamento giurisprudenziale - la possibilita` di effettuare il giudizio di continuazione tra reati meno gravi, la cui condanna sia passata in giudicato, e reati piu` gravi in corso di giudizio).
L' esclusione della possibilita` di effettuare il giudizio di continuazione tra reati giudicati e reati da giudicare nel caso in cui i primi siano meno gravi dei secondi, determina un'evidente disparita` di trattamento - a parita` di situazioni sostanziali - rispetto alle ipotesi in cui per tutti i reati si proceda in unico giudizio, ovvero in cui oggetto del giudizio ancora in corso sia il reato meno grave; essa si risolve, altresi`, in violazione del principio di legalita` in quanto, in dipendenza di evenienze meramente processuali, impedisce l'applicazione del piu` favorevole cumulo "giuridico" delle pene previsto per le fattispecie di reato continuato. Non e`, tuttavia, consentita alla Corte costituzionale una pronuncia "additiva" di incostituzionalita`, non sussistendo, nella specie, un'unica soluzione costituzionalmente obbligata, ma un'ampia alternativa di possibili soluzioni adeguatrici. Cio`, peraltro, lungi dall'escludere, conforta la legittimita` costituzionale di possibili soluzioni sul piano interpretativo da parte del giudice ordinario, tenuto conto che l'intangibilita` del giudicato (art. 90 cod.pen.) - tendenzialmente ispirata al 'favor rei' - non puo` risolversi in sacrificio del diritto dell'imputato, e che essa non puo` comportare il superamento dei limiti complessivi di pena stabiliti dalla legge. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita` costituzionale sollevata in riferimento agli artt. 3 e 25 Cost., e relativa agli artt. 81, comma secondo, cod.pen., e 90 cod.proc.pen.,ovvero al solo art. 81 cit., nella parte in cui escludono - secondo l'attuale orientamento giurisprudenziale - la possibilita` di effettuare il giudizio di continuazione tra reati meno gravi, la cui condanna sia passata in giudicato, e reati piu` gravi in corso di giudizio).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 25
Altri parametri e norme interposte