Sopravvenienze nel giudizio incidentale - Ius superveniens ininfluente sui termini delle questioni sollevate - Esclusione della restituzione degli atti ai rimettenti.
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 131-bis, secondo comma, cod. pen., come modificato dall'art. 16, comma 1, lett. b), del d.l. n. 53 del 2019, come convertito, non è disposta la restituzione degli atti ai rimettenti. Lo ius superveniens di cui all'art. 7, comma 1, del d.l. n. 130 del 2020, conv., con modif., nella legge n. 173 del 2020, infatti, incide solo parzialmente sulle norme della cui costituzionalità si dubita, senza mutare i termini delle questioni sollevate dai giudici a quibus. (Precedente citato: sentenza n. 203 del 2016).
Per costante giurisprudenza costituzionale, non ogni nuova disposizione che modifichi, integri o comunque incida su quella oggetto del giudizio di costituzionalità richiede una nuova valutazione del giudice a quo circa la perdurante sussistenza dei presupposti di rilevanza e non manifesta infondatezza della questione, ben potendo la Corte costituzionale ritenere essa stessa che la nuova disposizione non alteri la norma quanto alla parte oggetto della censura, oppure che la modifichi in aspetti marginali o in misura non significativa, sicché permangano attuali le valutazioni del rimettente sulla rilevanza e non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale. (Precedenti citati: sentenza n. 125 del 2018; ordinanza n. 185 del 2020).