Sentenza 116/1987 (ECLI:IT:COST:1987:116)
Massima numero 4185
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LA PERGOLA - Redattore CASAVOLA
Udienza Pubblica del
27/03/1987; Decisione del
27/03/1987
Deposito del 09/04/1987; Pubblicazione in G. U. 22/04/1987
Massime associate alla pronuncia:
4184
Titolo
SENT. 116/87 B. LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DALL'ABITAZIONE - REGIME TRANSITORIO - MANCATA OCCUPAZIONE CONTINUATIVA DA PARTE DEL CONDUTTORE - DIRITTO DI RECESSO ANTICIPATO DEL LOCATORE - MANCATA PREVISIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 116/87 B. LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DALL'ABITAZIONE - REGIME TRANSITORIO - MANCATA OCCUPAZIONE CONTINUATIVA DA PARTE DEL CONDUTTORE - DIRITTO DI RECESSO ANTICIPATO DEL LOCATORE - MANCATA PREVISIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Il legislatore, con la legge n. 392 del 1978, ha voluto riconoscere, nella disciplina transitoria non meno che in quella definitiva, il diverso rilievo economico e sociale alle locazioni di immobili destinati ad abitazione rispetto a quelle destinate ad uso diverso, accordando a queste ultime una maggiore liberta` negoziale e conseguentemente una tutela normativa piu` affievolita rispetto ai rapporti locatizi aventi ad oggetto immobili destinati ad abitazione. In particolare, per gli immobili adibiti ad uso diverso dall'abitazione, la mancata previsione, in via transitoria, del diritto del locatore al recesso anticipato, in caso di mancata occupazione continuativa dell'immobile stesso, non lede il principio di eguaglianza, e neppure - poiche` la mancata disponibilita` del bene discende originariamente dalla stessa volonta` negoziale delle parti comprime il diritto di proprieta`. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 73 della legge 27 luglio 1978, n. 392, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 42 Cost.).
Il legislatore, con la legge n. 392 del 1978, ha voluto riconoscere, nella disciplina transitoria non meno che in quella definitiva, il diverso rilievo economico e sociale alle locazioni di immobili destinati ad abitazione rispetto a quelle destinate ad uso diverso, accordando a queste ultime una maggiore liberta` negoziale e conseguentemente una tutela normativa piu` affievolita rispetto ai rapporti locatizi aventi ad oggetto immobili destinati ad abitazione. In particolare, per gli immobili adibiti ad uso diverso dall'abitazione, la mancata previsione, in via transitoria, del diritto del locatore al recesso anticipato, in caso di mancata occupazione continuativa dell'immobile stesso, non lede il principio di eguaglianza, e neppure - poiche` la mancata disponibilita` del bene discende originariamente dalla stessa volonta` negoziale delle parti comprime il diritto di proprieta`. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 73 della legge 27 luglio 1978, n. 392, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 42 Cost.).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 42
Altri parametri e norme interposte