Ordinanza 117/1987 (ECLI:IT:COST:1987:117)
Massima numero 4186
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LA PERGOLA - Redattore SPAGNOLI
Udienza Pubblica del
27/03/1987; Decisione del
27/03/1987
Deposito del 09/04/1987; Pubblicazione in G. U. 22/04/1987
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 117/87. STUPEFACENTI E SOSTANZE PSICOTROPE - STRANIERO CONDANNATO PER DELITTI RELATIVI - MISURA DI SICUREZZA - ESPULSIONE - CONSEGUENTE IMPEDIMENTO ALLA SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE A QUO.
ORD. 117/87. STUPEFACENTI E SOSTANZE PSICOTROPE - STRANIERO CONDANNATO PER DELITTI RELATIVI - MISURA DI SICUREZZA - ESPULSIONE - CONSEGUENTE IMPEDIMENTO ALLA SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE A QUO.
Testo
Successivamente alla pronuncia delle ordinanze di rimessione e` intervenuta la legge 10 ottobre 1986 n. 663, la quale, all'art. 31, abroga l'art. 204 c.p. - e quindi la norma generale in tema di pericolosita` sociale presunta - e dispone, invece, che "tutte le misure di sicurezza personali sono ordinate previo accertamento che colui che ha commesso il fatto e` persona socialmente pericolosa". Spetta, pertanto, all'interprete stabilire se la nuova disposizione spieghi effetti sugli impugnati artt. 235 c.p. e 81 L. 685 del 1975, nonche` sull'art.164, secondo comma, n. 2 c.p. e in particolare renda non piu` obbligatoria la irrogazione della contestata misura di sicurezza dell'espulsione dello straniero condannato per delitti in materia di stupefacenti. (Restituzione degli atti ai giudici a quibus per riesame della rilevanza della questione di legittimita` costituzionale degli artt. 81, primo comma, legge 22 dicembre 1975 n. 685 e 235 c.p., sollevata in riferimento agli artt. 10, primo e secondo comma, e 3 Cost.).
Successivamente alla pronuncia delle ordinanze di rimessione e` intervenuta la legge 10 ottobre 1986 n. 663, la quale, all'art. 31, abroga l'art. 204 c.p. - e quindi la norma generale in tema di pericolosita` sociale presunta - e dispone, invece, che "tutte le misure di sicurezza personali sono ordinate previo accertamento che colui che ha commesso il fatto e` persona socialmente pericolosa". Spetta, pertanto, all'interprete stabilire se la nuova disposizione spieghi effetti sugli impugnati artt. 235 c.p. e 81 L. 685 del 1975, nonche` sull'art.164, secondo comma, n. 2 c.p. e in particolare renda non piu` obbligatoria la irrogazione della contestata misura di sicurezza dell'espulsione dello straniero condannato per delitti in materia di stupefacenti. (Restituzione degli atti ai giudici a quibus per riesame della rilevanza della questione di legittimita` costituzionale degli artt. 81, primo comma, legge 22 dicembre 1975 n. 685 e 235 c.p., sollevata in riferimento agli artt. 10, primo e secondo comma, e 3 Cost.).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 10
co. 1
Costituzione
art. 10
co. 2
Altri parametri e norme interposte