Ordinanza 119/1987 (ECLI:IT:COST:1987:119)
Massima numero 4188
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LA PERGOLA  - Redattore CORASANITI
Udienza Pubblica del  27/03/1987;  Decisione del  27/03/1987
Deposito del 09/04/1987; Pubblicazione in G. U. 22/04/1987
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 119/87. AVVOCATO E PROCURATORE - PRATICANTI PROCURATORI - ISCRIZIONE NEL REGISTRO SPECIALE - AMMISSIONE AL PATROCINIO DINANZI ALLE PRETURE - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE A QUO.

Testo
L'art. 1 della sopravvenuta legge 24 luglio 1985 n. 406 ha sostituito l'art. 8 del r.d.l. n. 1578 del 1933 e, innovando la preesistente normativa, ha, tra l'altro, subordinato al decorso di un anno dalla iscrizione nel registro speciale dei praticanti l'ammissione al patrocinio davanti al pretore. Spetta, pertanto, al giudice a quo valutare, alla stregua dello 'jus superveniens', la persistenza o meno della rilevanza della questione sollevata. (Restituzione degli atti al Consiglio nazionale forense relativi alla questione di legittimita` costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 33, comma quinto, dell'art. 8 R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, nella parte in cui consente ai laureati in giurisprudenza praticanti procuratori, l'esercizio del patrocinio davanti alle preture del distretto della Corte di appello e sezioni distaccate, comprese quelle dei comuni sedi di tribunale o capoluoghi di provincia, per un periodo di tempo non superiore a quattro anni dalla laurea).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 33  co. 5

Altri parametri e norme interposte