Sentenza 123/1987 (ECLI:IT:COST:1987:123)
Massima numero 4192
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LA PERGOLA - Redattore CASAVOLA
Udienza Pubblica del
07/04/1987; Decisione del
07/04/1987
Deposito del 10/04/1987; Pubblicazione in G. U. 15/04/1987
Massime associate alla pronuncia:
4193
Titolo
SENT. 123/87 A. IMPIEGO PUBBLICO - MAGISTRATI - REGIME RETRIBUTIVO - GIUDIZI PENDENTI ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLA L. N. 425 DEL 1984 - DICHIARAZIONE DI ESTINZIONE 'EX OFFICIO' - INEFFICACIA 'OPE LEGIS' DELLE SENTENZE NON ANCORA PASSATE IN GIUDICATO - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 123/87 A. IMPIEGO PUBBLICO - MAGISTRATI - REGIME RETRIBUTIVO - GIUDIZI PENDENTI ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLA L. N. 425 DEL 1984 - DICHIARAZIONE DI ESTINZIONE 'EX OFFICIO' - INEFFICACIA 'OPE LEGIS' DELLE SENTENZE NON ANCORA PASSATE IN GIUDICATO - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
La legge n. 425 del 1984, escludendo che gli aumenti periodici e l'indennita` di rischio siano estensibili, in base al diritto previgente, ai magistrati di tutte le carriere, introduce - in via di interpretazione autentica, opposta a quella accolta dai giudici amministrativi - uno 'ius superveniens' non satisfattivo delle pretese degli interessati. In tale contesto, la norma processuale che dispone l'estinzione 'ex officio' dei processi pendenti e l'inefficacia dei provvedimenti non ancora passati in giudicato, viola il diritto del cittadino ad ottenere una pronuncia di merito senza onerose reiterazioni, in quanto preclude al giudice di interpretare lo 'ius superveniens' per decidere nel merito la controversia pendente. Pertanto, e` costituzionalmente illegittimo - per contrasto con l'art. 24 Cost. - l'art. 10, comma primo, della L. 6 agosto 1984 n. 425.
La legge n. 425 del 1984, escludendo che gli aumenti periodici e l'indennita` di rischio siano estensibili, in base al diritto previgente, ai magistrati di tutte le carriere, introduce - in via di interpretazione autentica, opposta a quella accolta dai giudici amministrativi - uno 'ius superveniens' non satisfattivo delle pretese degli interessati. In tale contesto, la norma processuale che dispone l'estinzione 'ex officio' dei processi pendenti e l'inefficacia dei provvedimenti non ancora passati in giudicato, viola il diritto del cittadino ad ottenere una pronuncia di merito senza onerose reiterazioni, in quanto preclude al giudice di interpretare lo 'ius superveniens' per decidere nel merito la controversia pendente. Pertanto, e` costituzionalmente illegittimo - per contrasto con l'art. 24 Cost. - l'art. 10, comma primo, della L. 6 agosto 1984 n. 425.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 24
Altri parametri e norme interposte