Sentenza 123/1987 (ECLI:IT:COST:1987:123)
Massima numero 4193
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LA PERGOLA - Redattore CASAVOLA
Udienza Pubblica del
07/04/1987; Decisione del
07/04/1987
Deposito del 10/04/1987; Pubblicazione in G. U. 15/04/1987
Massime associate alla pronuncia:
4192
Titolo
SENT. 123/87 B. IMPIEGO PUBBLICO - MAGISTRATI - REGIME RETRIBUTIVO - INAMMISSIBILITA' DELLE QUESTIONI.
SENT. 123/87 B. IMPIEGO PUBBLICO - MAGISTRATI - REGIME RETRIBUTIVO - INAMMISSIBILITA' DELLE QUESTIONI.
Testo
Le questioni di legittimita` costituzionale concernenti il sistema retributivo delle varie categorie di magistrati sono inammissibili, in quanto richiedono attivita` interpretativa spettante ai giudici di merito, cui - a seguito della declaratoria d'incostituzionalita` dell'art. 10, comma primo, L.n. 425 del 1984 - non e` piu` preclusa la piena cognizione della materia in controversia. (Inammissibilita` delle questioni sollevate in riferimento agli artt. 3, 36, 97 e 107 Cost. e relative agli artt. 1, commi primo e secondo, 2 e 10, comma secondo, L. 6 agosto 1984, n. 425).
Le questioni di legittimita` costituzionale concernenti il sistema retributivo delle varie categorie di magistrati sono inammissibili, in quanto richiedono attivita` interpretativa spettante ai giudici di merito, cui - a seguito della declaratoria d'incostituzionalita` dell'art. 10, comma primo, L.n. 425 del 1984 - non e` piu` preclusa la piena cognizione della materia in controversia. (Inammissibilita` delle questioni sollevate in riferimento agli artt. 3, 36, 97 e 107 Cost. e relative agli artt. 1, commi primo e secondo, 2 e 10, comma secondo, L. 6 agosto 1984, n. 425).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 36
Costituzione
art. 97
Costituzione
art. 107
Altri parametri e norme interposte