Prospettazione della questione incidentale - Adeguata motivazione delle censure - Ammissibilità delle questioni - Rigetto di eccezione preliminare.
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per difetto di motivazione delle censure, formulata nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 131-bis, secondo comma, cod. pen., come modificato dall'art. 16, comma 1, lett. b), del d.l. n. 53 del 2019, come converito. I rimettenti hanno diffusamente motivato la loro valutazione di non manifesta infondatezza delle questioni.
Secondo la giurisprudenza costituzionale, il difetto di motivazione sulla non manifesta infondatezza è causa di inammissibilità della questione incidentale quando sussiste la carenza di un'adeguata e autonoma illustrazione delle ragioni per le quali la norma censurata integrerebbe una violazione del parametro costituzionale evocato. (Precedenti citati: sentenze n. 54 del 2020, n. 33 del 2019 e n. 240 del 2017).