Sentenza 30/2021 (ECLI:IT:COST:2021:30)
Massima numero 43625
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORAGGIO  - Redattore PETITTI
Udienza Pubblica del  10/02/2021;  Decisione del  10/02/2021
Deposito del 05/03/2021; Pubblicazione in G. U. 10/03/2021
Massime associate alla pronuncia:  43623  43624  43626  43627  43628


Titolo
Prospettazione della questione incidentale - Adeguata motivazione delle censure - Ammissibilità delle questioni - Rigetto di eccezione preliminare.

Testo

Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per difetto di motivazione delle censure, formulata nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 131-bis, secondo comma, cod. pen., come modificato dall'art. 16, comma 1, lett. b), del d.l. n. 53 del 2019, come converito. I rimettenti hanno diffusamente motivato la loro valutazione di non manifesta infondatezza delle questioni.

Secondo la giurisprudenza costituzionale, il difetto di motivazione sulla non manifesta infondatezza è causa di inammissibilità della questione incidentale quando sussiste la carenza di un'adeguata e autonoma illustrazione delle ragioni per le quali la norma censurata integrerebbe una violazione del parametro costituzionale evocato. (Precedenti citati: sentenze n. 54 del 2020, n. 33 del 2019 e n. 240 del 2017).



Atti oggetto del giudizio

codice penale    n.   art. 131  co. 2

decreto-legge  14/06/2019  n. 53  art. 16  co. 1

legge  08/08/2019  n. 77  art.   co. 

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte