Ordinanza 124/1987 (ECLI:IT:COST:1987:124)
Massima numero 4194
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LA PERGOLA  - Redattore GALLO E.
Udienza Pubblica del  07/04/1987;  Decisione del  07/04/1987
Deposito del 10/04/1987; Pubblicazione in G. U. 22/04/1987
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 124/87. CAMBIO E VALUTA - INFRAZIONI VALUTARIE - ESPORTAZIONE ILLECITA DI CAPITALI - PLURALITA' DI OPERAZIONI VALUTARIE ILLECITE NELL'ANNO COMPLESSIVAMENTE SUPERIORI ALLA SOMMA DI LIRE 5 MILIONI, MA CIASCUNA INFERIORE ALLO STESSO IMPORTO - TRATTAMENTO DIVERSIFICATO QUOAD POENAM - RESTITUZIONE ATTI AI GIUDICI A QUIBUS.

Testo
La nuova legge n. 599 del 1986, con il suo art. 2, ha completamente sostituito l'impugnato art. 1 della legge di conversione 30 aprile 1976 n. 159 (che modificava l'art. 1 del d.l. 4 marzo 1976, n. 31), avendo subordinato la rilevanza penale dell'illecito valutario in questione alla condizione che l'effettivo valore dei beni esportati o delle disponibilita` e attivita` costituite all'estero, superi, al momento del fatto, la somma di lire 100 milioni, complessivamente nel corso del triennio. E' opportuno, pertanto, che il giudice a quo riesamini la rilevanza della questione proposta alla luce della legge sopravvenuta. (Restituzione degli atti ai giudici a quibus relativamente alla questione di legittimita` costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., e concernente l'art. 1, comma sesto, del d.L. 4 marzo 1976, n. 31, convertito in legge 30 aprile 1976, n. 159, denunziato in quanto renderebbe possibile, in concreto, una ingiustificata disparita` di trattamento fra chi, avendo commesso piu` violazioni valutarie, ognuna per una somma inferiore a lire cinquemilioni, venga giudicato separatamente per ciascuna di esse, e chi, per le medesime violazioni, subisca invece un unico giudizio).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte