Ordinanza 125/1987 (ECLI:IT:COST:1987:125)
Massima numero 4195
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LA PERGOLA  - Redattore CONSO
Udienza Pubblica del  07/04/1987;  Decisione del  07/04/1987
Deposito del 10/04/1987; Pubblicazione in G. U. 22/04/1987
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 125/87. CREDITO FONDIARIO - ESECUZIONE FORZATA - ESPROPRIAZIONE IMMOBILIARE - ESECUZIONE IN DANNO DEL DEBITORE ISCRITTO - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
E' manifestamente infondata la questione gia` dichiarata non fondata, se non siano proposti argomenti nuovi rispetto a quelli esaminati. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 20 del R.D. 16 luglio 1905, n. 646, nella parte in cui consente all'Istituto mutuante di espropriare l'immobile gravato da garanzia ipotecaria e di compiere tutti gli atti inerenti nei confronti del "debitore iscritto", cioe` del debitore che ha beneficiato del mutuo, e cio` anche se, nel frattempo, questi abbia venduto il bene, sollevata per asserito contrasto con gli artt. 3 e 24, comma secondo, Cost.). - cfr. S. n. 249 del 1984. - v. S. n. 249/1984 e 189/1986.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte